La Fondazione Studi CDL è uscita con una nuova Guida
per l'Auto-liquidazione INAIL per quest'anno.
Qui di
seguito, si riporta un estratto dei punti principali.
Per
accedere al testo integrale, si vada al link
Entro
il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
•
calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per
l’anno precedente(regolazione)
•
conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata
e dellaregolazione
•
pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento
unificato – F24” oil “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”
Entro
il 16 marzo il datore di lavoro deve:
•
presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva
dell’eventualecomunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi
n. 449/97 e n. 144/99)nonché della domanda di riduzione del premio artigiani
(ai sensi della legge n. 296/2006) inpresenza dei requisiti previsti,
utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o“AL.P.I.
online”.
L’esclusività
delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di
cessazionedell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle
retribuzioni deve essere presentata entroil giorno 16 del secondo mese
successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando
ilmodulo cartaceo.
Se il
termine del 16 scade di sabato o di giorno festivo l’adempimento deve essere
effettuato il primogiorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, decreto
legislativo 241/1997).
Per
l’autoliquidazione 2012/2013 il termine del 16 febbraio è posticipato al 18
febbraio 2013 e iltermine del 16 marzo al 18 marzo 2013.
INFORMAZIONI
GENERALI
Dichiarazione
delle retribuzioni
Sono
esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende
artigiane che non hannooccupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o
hanno occupato solo lavoratori con qualificadi apprendista.La violazione
dell’obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni
effettivamentecorrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è
punita con la sanzione amministrativa di€.770,00 (misura ridotta: €.250,00;
misura minima: €.125,00), se la mancata o tardatacomunicazione non determina
una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 delD.P.R. n.
1124/65).
Dichiarazione
delle retribuzioni - casi particolari
1. Le
aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di
calcolo del premiorisulta una rata anticipata 2012, comprensiva del premio
artigiani e del premio dipendenti,nonché le aziende non artigiane che hanno
occupato solo apprendisti nell’anno precedente,devono indicare il valore “zero”
nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico dainviare all’INAIL
per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “ALPI online”) oppure
nellospecifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico
Dichiarazione Salari”).
2. Le
aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali non sussiste
l’obbligo dicomunicazione delle retribuzioni effettive, devono comunque
presentare la dichiarazione delleretribuzioni telematica nei casi in cui
intendono:
•
pagare il premio in quattro rate per la prima volta, barrando la casella SI
relativa allarateazione prevista dalla legge n. 449/97 e legge n. 144/99
•
chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n.
296/2006, che saràapplicata nella misura stabilita dai decreti ministeriali.
Le
aziende artigiane senza dipendenti e assimilati possono presentare la
dichiarazione delleretribuzioni anche attraverso i servizi dispositivi del
Contact Center Multicanale (v. relativoparagrafo) al numero verde gratuito
803164. Il numero verde 803164 è gratuito da rete fissa, mentredal 21 gennaio
2013 per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164. Il
servizio è apagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del
chiamante.
Regime
imponibile ai fini fiscali e contributivi
La base
imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa
fiscale relativaai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi ex d.p.r. n.917/1986). Sonoesclusi dalla base imponibile ai fini
contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4e 6, T.U. n.
1124/1965.
Lavoratori
con contratto part-time
La base
imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con
contratto part-time è laretribuzione convenzionale oraria (minimale o
tabellare), determinata moltiplicando la retribuzioneconvenzionale oraria
(minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel
periodoassicurativo (vedi circolari INAIL n. 16/2012 e n. 42/2012).
Primo
pagamento del premio di autoliquidazione
In caso
di attività iniziata nel corso dell’anno precedente, il premio anticipato
dovuto per l’anno incorso deve essere determinato in base alle retribuzioni
presunte, riportate nella sezione “RATA ANNO2013”, colonna “PRESUNTO” delle
basi di calcolo del premio.
Rateazione
del premio da autoliquidazione (art. 59, comma 19, legge 449/97 e art. 55,
comma 5,legge 144/99)
Il
pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può
essere effettuato inquattro rate trimestrali, previa comunicazione:
• Se si
intende usufruire del beneficio per la prima volta, o comunque la volontà di
pagare inquattro rate non è stata comunicata con la precedente
autoliquidazione, la comunicazione deveessere effettuata esclusivamente con
modalità telematiche utilizzando il servizio “ALPI online”oppure “Invio
telematico dichiarazione salari”, come descritto al paragrafo successivo.
• Se
non si intende più usufruire del pagamento in quattro rate, occorre comunque
comunicare talevolontà con le stesse modalità sopra descritte.
Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 18 febbraio 20131
versando il 25%dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale
ex ANMIL. Le rate successivealla prima devono essere versate entro il giorno 16
maggio, 20 agosto2 e 18 novembre 20133 edevono essere maggiorate degli
interessi.Il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è stato
fissato dal Ministero dell’Economia edelle Finanze nella misura del 3,11% (Anno
2012 - Tasso medio di interesse dei titoli di Stato -disponibile su www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/ ).
SERVIZI
TELEMATICI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE
Accesso
ai serviziL’accesso dei servizi telematici è riservato agli utenti (aziende,
altri soggetti assicuranti e lorointermediari) in possesso delle relative
credenziali. Ulteriori informazioni sono pubblicate suwww.inail.it.
• Alpi online
• Invio Telematico Dichiarazione Salari
• Riduzione Presunto
• Visualizza Basi di Calcolo
• Richiesta Basi di Calcolo
ALPI
online
Il
servizio ALPI online permette la presentazione telematica della dichiarazione
delle retribuzioni ecalcola il premio dovuto. L’INAIL rilascia per posta
elettronica una ricevuta completa diriproduzione delle dichiarazioni
trasmesse.La procedura acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi
di calcolo della singola ditta,limitando la possibilità di errori.
Con lo
stesso servizio è possibile inoltre effettuare i seguenti adempimenti:
1) Comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di
autoliquidazione ai sensidelle legge n. 449/97, articolo 59, comma 19 e della
legge n. 144/99, articolo 55, comma 5.
Il
pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può
essereeffettuato in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. Il
datore di lavoro devemanifestare la volontà di avvalersi del beneficio della
rateazione, selezionando SInell’apposito campo presente sulla prima schermata
del servizio ALPI online solo se accedeper la prima volta a tale beneficio e
comunque se non ha già espresso tale volontà nellaprecedente Autoliquidazione.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda più usufruire delpagamento in
quattro rate, deve selezionare NO.
2) Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani.
A
favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato, dal 1° gennaio 2008, è
prevista unariduzione del premio, la cui misura è stabilita da decreti
ministeriali. Per richiederel’ammissione al beneficio il datore di lavoro deve
selezionare SI nell’apposito campopresente sulla prima schermata del servizio
“ALPI online”. La domanda avrà effetto perl’applicazione della riduzione alla
regolazione 2013 per l’autoliquidazione 2013/2014,qualora sussistano i
requisiti.
Invio
Telematico Dichiarazioni Salari
Il
servizio Invio Telematico Dichiarazione Salari permette l’invio delle
retribuzioni prodotte informato elettronico secondo i tracciati record
descritti nel paragrafo “Invio telematico delladichiarazione delle retribuzioni
– Descrizione dei tracciati record”.Al momento dell’invio, il file viene
sottoposto a controlli formali e sostanziali e vieneimmediatamente rilasciata
una ricevuta a video, che viene poi inviata per posta elettronica
altrasmittente, insieme alla riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni.
Con lo
stesso tracciato record è possibile:
•
Comunicare il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi
dellelegge n. 449/97 articolo 59, comma 19 e della legge n. 144/99, articolo
55, comma 5
Il
datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio
valorizzando l’appositocampo del “Record retributivo (trk 100) – Anagrafica
cliente”, solo se accede per la prima volta atale beneficio e comunque se non
ha già espresso la volontà nella precedente autoliquidazione. Nelcaso in cui il
datore di lavoro non intenda più usufruire del pagamento rateizzato deve
valorizzarel’apposito campo del tracciato record.
•
Chiedere la riduzione dei premi per gli artigiani ai sensi della legge n.
296/2006, articolo1, commi 780 e 781.
Per
richiedere l’ammissione al beneficio il datore di lavoro deve valorizzare
l’apposito campo del“Record retributivo (trk 100) – Anagrafica cliente”.
Riduzione
presunto
Il
servizio Riduzione presunto permette di inviare la comunicazione motivata di
riduzione delleretribuzioni presunte ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del
D.P.R. n. 1124/1965, per il calcolo dellarata premio sul minor importo
presunto.Il datore di lavoro, che presume di erogare per l’anno di rata un
importo di retribuzioni inferiori aquello corrisposto per l’anno precedente,
deve inviare all’INAIL entro il 18 febbraio 2013 lacomunicazione motivata
esclusivamente con il modulo telematico. Nella comunicazione devonoessere
riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio.
Visualizza
basi di calcolo
Il
servizio Visualizza basi di calcolo permette di visualizzare le basi di calcolo
della singola ditta.Gli intermediari devono selezionare il codice ditta per il
quale intendono visualizzare le basi dicalcolo.
Richiesta basi di calcolo
Il
servizio Richiesta basi di calcolo permette di richiedere le basi di calcolo
del premio in formatoelettronico. Il portale Punto Cliente elabora la richiesta
e restituisce un file denominato BASI.TXT(in formato compresso WINZIP).
SERVIZI
DISPOSITIVI DEL CONTACT CENTER MULTICANALE
Gli
artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e
società che operanoesclusivamente con i soci assicurati nella polizza
artigiani) possono comunicare la volontà diavvalersi del pagamento del premio
in quattro rate e presentare la certificazione del possesso deirequisiti per la
richiesta di ammissione al beneficio di riduzione del premio artigiani (legge
n.296/2006, articolo 1, commi 780 e 781) tramite il Contact Center Multicanale
al numero verdegratuito 803164. Il numero verde 803164 è gratuito da rete
fissa, mentre dal 21 gennaio 2013 per lechiamate da cellulare è disponibile il
numero 06 164164. Il servizio è a pagamento in base al pianotariffario del
gestore telefonico del chiamante.Per accedere al servizio l’artigiano deve
essere in possesso delle credenziali per la necessariaidentificazione (PIN1 e
PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa
allacomunicazione effettuata tramite il Contact Center Multicanale.
RIDUZIONI
DEL PREMIO ASSICURATIVO
Riduzione
per il settore edile (D.M. 30.10.2012)
La
riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2012 è fissata nella
misura dell’11,50% e siapplica alla sola regolazione 2012. La riduzione si
applica ai datori di lavoro che occupano operaicon orario di lavoro di 40 ore
settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i
socilavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei
confronti di INAIL, INPS eCasse Edili. La riduzione non si applica nei
confronti dei datori di lavoro che abbiano riportatocondanne passate in
giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute
neiluoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
Riduzione
dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto
Ai
premi speciali unitari dovuti per l’anno 2012 dalle imprese artigiane del settore
autotrasporto dimerci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e
9123, si applica la riduzione dell’11,90%alla regolazione 2012 (D.M. 8.7.2012).
La riduzione non si applica al momento alla rata 2013,essendo in iter il
relativo decreto.
Riduzione per il settore della pesca (art. 4, c. 55, legge n.
183/2011 e art. 1, c. 74, legge 228/2012)
La
riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi,
cooperative), che esercitanola pesca costiera e la pesca nelle acque interne e
lagunari. La riduzione è pari al 60% per laregolazione 2012 e al 63,2% per la
rata 2013.
Riduzione
del premio per le imprese artigiane (art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006
e art.1, c. 23, legge n. 247/2007)
L’articolo
1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008 ha
previsto,in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una
riduzione del premio, da determinarsicon decreti ministeriali.
•
Regolazione 2012
La
riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal
decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dalle
specifiche normative di settore, che non abbianoregistrato infortuni nel
biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
(vedicircolare n. 16 del 15 febbraio 2011). Il biennio nel quale non devono
risultare infortuni denunciati,escluse le franchigie, è il biennio di
osservazione 2010-2011. La riduzione si applica alla solaregolazione 2012 nella
misura del 6,95% (Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 60 del14/9/2012,
il relativo D.M. è in corso di pubblicazione).
•
Regolazione 2013
L’applicazione
della riduzione in sede di autoliquidazione 2013/2014 è subordinata
allapresentazione della domanda di ammissione al beneficio. La domanda si
considera presentata sel’impresa artigiana seleziona “SI” nel campo “Certifico
di essere in possesso dei requisiti ex lege296/2006, art. 1, commi 780 e 781”
della prima schermata del servizio “ALPI online” oppurevalorizza l’apposito campo
del “Record retributivo (trk 100) – Anagrafica cliente” del file delservizio
“Invio telematico dichiarazione salari”.
Riduzione
per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (art. 1-quater della l.
11/1986)
Ai
premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia, per
i dipendentiretribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%,
sia in regolazione che in rata.
Riduzione
del premio per le cooperative e i loro consorzi operanti in zone montane
esvantaggiate (art. 1, c. 45, legge 220/2010)
Alle
imprese cooperative e loro consorzi, operanti nelle zone montane e
svantaggiate, chemanipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici, si applicanorispettivamente le riduzioni del 75% (zone montane particolarmente
svantaggiate) e del 68% (zoneagricole svantaggiate) sia in regolazione sia in
rata.
Reimpiego
di personale con qualifica dirigenziale (art. 20, legge n. 266/1997)
La
riduzione contributiva è pari al 50% del premio assicurativo dovuto per il
dirigente reimpiegato,sia in regolazione che in rata. L’agevolazione si applica
alle aziende che occupano meno di 250dipendenti e ai consorzi tra di esse, che
assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigentiprivi di
occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi. L’agevolazione si
applica acondizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il
rilascio del DURC (Documento Unicodi Regolarità Contributiva) ed è concessa
dalle Agenzie per l’impiego, a seguito di istanza da partedelle aziende
interessate.
Incentivi
per l’inserimento lavorativo dei disabili (art. 13, legge n. 68/1999, testo
previgenteall’art. 1, c. 37, della legge n. 247/2007)
Il
beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) dei premi, sia
in regolazione 2012che in rata 2013, si applica esclusivamente alle aziende con
autorizzazione concessa entro il 31dicembre 2007.
Incentivi
per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori
incongedo (art. 4, d. lgs. n. 151/2001)
Lo
sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che
assumono lavoratoricon contratto a tempo determinato o temporaneo, in
sostituzione di lavoratori in congedo permaternità e paternità. La riduzione è
pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino alcompimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un
annodall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla
regolazione 2012 che allarata 2013, a condizione che il datore di lavoro sia in
possesso dei requisiti per il DURC.
Riduzione
per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del d.lgs. n. 276/2003)
Per i
datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento, le specifiche
retribuzioni, daconsiderarsi ai fini del calcolo del premio, sono ridotte del
25%, 40%, 50% e 100%, in presenzadelle condizioni previste dal decreto
legislativo n. 276/2003 e dal Regolamento CE n. 800/2008 del6.8.2008.
Come
noto, la legge n. 92/20124 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i
contratti diinserimento di cui agli articoli 54 – 59 del decreto legislativo n.
276/2003 e successive modifiche,fermo restando che nei confronti delle
assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano adapplicarsi le
disposizioni abrogate5.Le suddette innovazioni normative non riguardano le
dichiarazioni delle retribuzioni 2012 relativeall’autoliquidazione in scadenza
al 18 febbraio 2013.
ADDIZIONALE
FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO (art. 1, commi da 241 a 246della legge
244/2007, d.m. 30/2011)
La
Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e
separata, il "Fondo perle vittime dell’amianto”, finanziato con risorse
provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato eper un quarto dalle
imprese.Con decreto ministeriale n. 30/2011 è stata disciplinata
l’organizzazione e il finanziamento, nonchéle modalità di erogazione del
beneficio e sono state individuate le voci di tariffa per ciascuna dellequattro
gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale (vedi
circolare INAIL n.32 del 5/5/2011).Si ricorda che l’addizionale per il Fondo
amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulleretribuzioni afferenti le
voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.
Per
l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale deve essere calcolata nella misura
dell’1,08% sia inregolazione 2012, sia in rata 2013 (Determinazione del
Presidente dell’INAIL n. 100 del 23.10.2012,il relativo d.m. è in corso di
emanazione).Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Istituto entro il
31.12.2012, l’obbligo di versarel’addizionale è evidenziato nell’apposito campo
“Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore“SI”.
Per approfondimenti, vai alla Guida della Fondazione Studi, che potrete trovare anche al link: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts
Nessun commento:
Posta un commento