Quesito:
Buonasera,e'
legale monitorare un dipendente se utilizza i vari social network durante
l'orario di lavoro?se si con quale tipologia di richiamo si puo' applicare e
relativo art.? Grazie.
Risposta:
Diciamo prima di tutto che il Dipendente
... non si comporta bene, se sottrae tempo alla produzione per stare sul
Social-network (sempre che comunque l'uso non abbia un legame col lavoro: es.
per tenere contatti con Clienti per promozioni etc.): su questa base, si dovrà
adottare la sanzione disciplinare adeguata, che, per la prima
"volta", direi può essere il richiamo verbale, ma con l'ammonizione a
non più ripetere.
Il punto dolente è la prova: se c'è un
meccanismo che sonda "da remoto" il Dipendente e questo non è stato
autorizzato, nè regolato ex. art. 04 l. 300/1970, sono dolori!
In questo caso, si configuererebbe
"controllo a distanza" vietato dalla legge.
Questo però non toglie che il Datore possa
portare a fondamento della doglianza disciplinare l'eventuale cronologia web di
Internet, dato che questi dati afferiscono a PC aziendale e a cui senz'altro il
Datore può accedere.
E' comunque opportuno chiarire queste
problematiche con regolamenti ad hoc, che chiariscono tempi e modi di uso di
Internet eventualmente approvati dalla DPL o dai Sindacati ex. art. 04 l.
300/1970. In assenza di una consuetudine ai controlli e di fronte ad un'ampia
tolleranza per l'uso personale di Internet, il licenziamento disciplinare non
sarà legittimo (come indicazione di questo criterio generale di scrutinio
dell'illegittimità del licenziamento, vedi Cass. 2013/2012).
Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara
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