Quesito:
Un disoccupato che percepisce l’indennità di disoccupazione (oppure la
nuova ASPI) se dovesse instaurare un patto formativo, come praticante
consulente del lavoro, perde la sopra indicata indennità?
Il praticante non è assunto in qualità di lavoratore subordinato dal
Professionista, quindi senza retribuzione. Gli verrebbe riconosciuto soltanto
un compenso di natura indennitaria (in conformità a quanto previsto dall’art.
3, c. 5 lett. c) del D.L. 138/2011 e convertito in legge 14 settembre 2011, n.
148).
Grazie
Risposta:
Personalmente ti raccomanderei di pensare seriamente ad un'istanza di
Interpello al Ministero, da far presentare o all'Ordine dei Consulenti del
Lavoro (se vi appartieni) o ad altro soggetto legittimato ai sensi del D.lgs.
124/2004.
Se ti devo dire la verità, personalmente, riterrei il praticantato
ininfluente ai fini dell'indennità di disoccupazione. Purtroppo, non ho
certezze da venderti, ma solo una piccola traccia legislativa, l'art. 02 commi
15-17 l. 92/2012 quando trattano della sospensione dell'indennità di
disoccupazione la riferiscono sempre al lavoro subordinato/autonomo, mai al
"praticantato" che è rapporto obbligatorio costituito ai fini
dell'abilitazione professionale e che, come ben evidenziato anche da Te, a sè
stante e regolato secondo proprie norme. A quadratura (ma sono solo mie
opinioni, purtroppo!) porterei anche l'art. 27.01-02°comma DL 98/2011 (conv. in
l. 111/2011) dedicata al "regime fiscale agevolato per le nuove
attività" da cui credo possano trarsi indicazioni interpretative molto utile
anche sul versante giuslavoristico. Il regime, come Tu ben saprai, non è
accessibile a chi apra Partita IVA per "proseguire rapporti di lavoro
subordinato". Ora, questa ipotesi è esclusa per i periodi di pratica
professionale obbligatoria (leggere lett. b comma 02). Tale norma, dettata ai
fini immediatamente fiscali, presuppone chiaramente la non assimilabilità tra
lavoro subordinato e pratica professionale obbligatoria: e credo proprio che se
ne debba tener conto ai fini giuslavoristici.
Personalmente, escluderei anche l'attivazione degli oneri di
comunicazione all'INPS ex. art. 02 comma 17, per il conguaglio dell'ASpI per
lavoro autonomo, anche perchè le somme (piccolissime) ritraibili dalla pratica
hanno per lo più carattere di indennità.
Ma, come dico, è opportuno che sul punto si pronunci il Ministero del
Lavoro con apposito Interpello.
Buona giornata.
Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara
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