Sono una Consulente del Lavoro che ho appena preso in carico la gestione (post 1/1/2013) di un'assunzione a termine di una Lavoratrice in mobilità. Mi è sorto un dubbio: devo applicare a questa assunzione il contributo addizionale INPS del 1,4% proprio di tutte le assunzioni a termine? Mi è sorto il dubbio, quando mi sono accorta che, scorrendo il testo della legge, non era contemplata l'esclusione dell'indennità di mobilità.
Cosa potete rispondermi al riguardo?
Risposta:
Con riguardo alle aliquote previdenziali
agevolate previste dall'art.08. 02°comma l. 223/91 per l'assunzione a termine di lavoratori in
mobilità, si deve dare
atto che la l. 92/2012 ex. art. 02.28°comma non chiarisce espressamente se
l'aliquota agevolata prevista per l'assunzione a tempo determinato di
lavoratore in mobilità sconti o meno il contributo addizionale INPS del 1,4%.
Scorrendo la normativa, è plausibile la
risposta negativa.
L'aliquota applicabile per i lavoratori
in mobilità, infatti, è stabilita dall'art. 08 l. 223/91 con rinvio alle
aliquote vigenti pro-tempore per gli apprendisti; aliquote
che, a loro volta, non scontano il contributo addizionale, per espressa
esclusione della Monti-Fornero.
Siccome l'aliquota per mobilità si
radica su una legge speciale, si deve escludere che essa sia coinvolta
dall'innovazione legislativa disposta, per la generalità dei Lavoratori dalla
Monti-Fornero: la legge generale, come noto, non può abrogare la legge
speciale, se nulla in questo senso viene disposto.
Pertanto, la conclusione più logica
sembra quella di ritenere che fino al 31/12/2016, ai Lavoratori in mobilità
continuerà ad applicarsi l'aliquota INPS del 10%, *senza la contribuzione ASPI, essendo questa dichiarata inapplicabile dal comma 37 dell'art. 02 l. 92/2012.
Restiamo in attesa di conferme da parte degli organi ministeriali.
Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara
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