Sono il Titolare di un'Azienda Metalmeccanica emiliana che ha in atto un tirocinio formativo.
Come mi devo comportare con il Tirocinante, dopo che la Corte Costituzionale ha annullato l'art. 11 DL 138/2011 che dettava regole comuni sul tirocinio?
Grazie
Risposta:
A seguito della restrittiva sentenza nr.
287/2012 con la quale la Corte Costituzionale (su impulso, peraltro, tra gli
altri, della Regione Emilia-Romagna), è stato invalidato l'art. 11 DL 138/2011 (conv.
in l. 148/2011) relativemente alle "norme-quadro" sui tirocini
formativi e di orientamento.
La sentenza ha affermato nella regolazione dei tirocini di orientamento la competenza
esclusiva della Regione (ma la Consulta utilizza un frasario equivoco "competenza residuale" che non ha riscontro nel testo Costituzionale).
Va comunque dato atto che la Regione
Emilia-Romagna ha già disciplinato compiutamente i tirocini (per i quali è
riconosciuta una competenza legislativa pressocchè esclusiva) con l'art. 24
l.r. 17/2005 (vai al link:http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005;17)
e con una serie di Delibere applicative, che si possono agevolmente consultare
al link: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/atti-amministrativi-documentazione/atti_amministrativi).
Pertanto, non possiamo dire che la
sentenza, pur tanto severa, determini nella materia un vuoto normativo.
Certo, il testo della Convenzione va
"ricontestualizzato": ad esempio, i riferimenti contenuti nel testo
di Convenzione alla normativa "invalidata" (art. 18 l. 196/97) devono
intendersi automaticamente riferiti alla normativa regionale.
Di massima, quindi, il tirocinio è
salvo: uno degli aspetti da valutare è la durata del tirocinio. La
legislazione regionale citata non riferisce una durata massima (finora regolata
dalla legislazione nazionale) ed è quindi opportuno assestare questo aspetto.
Certo, l'assenza di norme comuni di riferimento apre notevoli problemi: al momento, rischiano di esserci 20 regolamentazioni (quante sono le Regioni) di aspetti tutt'altro che ininfluenti dal punto di vista gestionale: durata, rimborsi spese etc.
Confidiamo che la riforma Fornero, che ha individuato un nuovo più duttile sistema di "normazione negoziata" Stato-Regioni in ordine ai tirocini possa introdurre ordine nella materia, come il D.lgs. 167/2011 ha fatto per l'apprendistato.
Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara
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