AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 29 settembre 2014

USA "FACEBOOK" SUL LUOGO DI LAVORO: LICENZIATO! TRIBUNALE DI MILANO CONFERMA ...

Quesito:
Qual'è la sua opinione in merito alla sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha confermato il licenziamento di un Lavoratore, per l'uso eccessivo di Facebook sul posto di lavoro? La sentenza la trova a questo link: http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/usa_facebook_in_azienda_secondo_il_tribunale_di_milano_e_legittimo_il_licenziamento_id1163021_art.aspx

Risposta:
Non mi pare ci siano molti commenti da fare: il Dipendente aveva propalato via FB (nel suo profilo pubblico) insulti e ingiurie contro l'Azienda e ciò creava una situazione di obiettiva e insuperabile incompatibilità con l'Azienda.
La gravità intrinseca della condotta (integrante anche estremi di reato) e la violazione di un "minimo etico" di correttezza (vedi Cass. 12735/2009) sono alla base del licenziamento per giusta causa, e non vedo come, su questo specifico punto, si possa sostenere il contrario.
Importante: tali infrazioni sono sanzionabili con il licenziamento, anche a prescindere da un loro previsione nel Codice Disciplinare.
Mi pare che questa fattispecie di "ingiurie" al Datore assorba le altre contestazioni relative all'apprensione di materiale pornografico tramite sito web aziendale: aldilà della tecnicalità della materia, chè usualmente l'informatica da la stura a perizie e controperizie, utili per "perdere il tempo" e creare confusione, anche questa condotta infrange il "minimo etico" di correttezza. Ricordo, però, che, ove emergesse una diffusa tolleranza aziendale ... la vicenda processuale si sarebbe fatta più complessa. Tale potenziale profilo problematico, però, mi pare disinnescato dalla assorbente rilevanza degli insulti che motivazione, senza possibili esitazioni, il licenziamento disciplinare.
Ricordo che la sentenza non può essere assunta come sentenza-cornice per i casi di uso di Internet in Azienda, in quanto regola casi di evidente ed estrema patologia, non incidenti, cioè, sulla "fisiologia", sulla "normalità" di prassi. Se l'Azienda intende procedere a forgiare regole più incisive, deve conformarsi alle indicazioni del Garante della Privacy che ha dettato "Linee-Guida" per l'uso di Internet e della posta elettronica in Azienda (link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522).

Nessun commento:

Posta un commento