Con Interpello nr. 23/2014, il Ministero del Lavoro,
confermando la natura "tassativa" delle disposizioni che ex. art. 42.05°comma
D.lgs. 151/2001 individuano i soggetti chiamati ad accedere al "congedo" per
handicapp, ha precisato che il convivente non coniugato della persona
disabile, in quanto non contemplata tra i beneficiari, non può accedere al
"congedo" di cui si tratta.
Concorrendo altri parenti legittimati dalla legge (es.
il genitore, anche se non convivente), compete a questi il godimento del
congedo.
La presa di posizione ministeriale farà senz'altro
discutere.
Studio Francesco Landi, Ferrara
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