Cosa succede se un Contribuente, rientrante nel campo di
applicazione dell'art. 25 DPR 600/73, ossia soggetto a ritenute da parte di un
Sostituto d'imposta, non dispone della certificazione fiscale che attesta la
relativa trattenuta?
Come difendersi dalla pretesa erariale di pagamento?
A questo proposito, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha
avuto modo di esprimersi sul tema con la Risoluzione nr. 68/2009.
Secondo l'Amministrazione Fiscale, cioè, il Contribuente può
scomputare la ritenuta, anche in assenza di certificazione fiscale "canonica"
(es. la certificazione delle ritenute subìte dai lavoratori autonomi), ove
riesca a documentare credibilmente di essere stato effettivamente inciso da
ritenuta.
Tale prova può essere data primariamente con esibizione della
fattura con evidenza della ritenuta e correlativa attestazione del versamento
bancario effettuato "sul netto".
Diversamente, è molto difficile esprimere una soddisfaciente
prova liberatoria, anche se, a seconda dei casi, non si può escludere l'utilità
di una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" con la quale
il Contribuente attesti di aver effettuato le ritenute: in questo caso,
però, l'Amministrazione fiscale non mostra di accontentarsi di una dichiarazione
"generica", ma richiede puntuali riferimenti a specifici atti di pagamento, che
devono altresì essere "referenziati" nelle Scritture contabili del Sostituito
(risolvendosi altrimenti la dichiarazione in un troppo agevole "salto
d'imposta").
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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