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mercoledì 3 settembre 2014

RITENUTE SENZA CERTIFICAZIONI: COSA SUCCEDE?

Cosa succede se un Contribuente, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 25 DPR 600/73, ossia soggetto a ritenute da parte di un Sostituto d'imposta, non dispone della certificazione fiscale che attesta la relativa trattenuta?
Come difendersi dalla pretesa erariale di pagamento?
A questo proposito, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi sul tema con la Risoluzione nr. 68/2009.
Secondo l'Amministrazione Fiscale, cioè, il Contribuente può scomputare la ritenuta, anche in assenza di certificazione fiscale "canonica" (es. la certificazione delle ritenute subìte dai lavoratori autonomi), ove riesca a documentare credibilmente di essere stato effettivamente inciso da ritenuta.
Tale prova può essere data primariamente con esibizione della fattura con evidenza della ritenuta e correlativa attestazione del versamento bancario effettuato "sul netto".
Diversamente, è molto difficile esprimere una soddisfaciente prova liberatoria, anche se, a seconda dei casi, non si può escludere l'utilità di una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" con la quale il Contribuente attesti di aver effettuato le ritenute: in questo caso, però, l'Amministrazione fiscale non mostra di accontentarsi di una dichiarazione "generica", ma richiede puntuali riferimenti a specifici atti di pagamento, che devono altresì essere "referenziati" nelle Scritture contabili del Sostituito (risolvendosi altrimenti la dichiarazione in un troppo agevole "salto d'imposta").
 

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