Quesito:
Mentre era in corso un processo tra un'Azienda e la DTL
locale per un Verbale ispettivo relativo ad applicazione di sanzioni
amministrative in materia di riposo giornaliero, veniva emessa la sentenza nr.
153/2014, con la quale la Consulta annullava la disciplina relativa alle
sanzioni amministrative sull'orario di lavoro. Coprendo il Verbale, oggetto del
ricorso giudiziario, un periodo da giugno 2005 a dicembre 2008, come ovranno
essere rideterminate le sanzioni?
Risposta:
Data l'intricata materia, una premessa di diritto
intertemporale e di diritto costituzionale appare
indispensabile.
Con sentenza 153/2014, la Corte Costituzionale ha
rilevato l'illegittimità non della disciplina
sanzionatoria dell'orario di lavoro in quanto tale, ma solo di un
segmento temporale, quello vigente dal 01/09/2004 al 25/06/2008.
Questo segmento corrisponde alla norma del D.lgs. 213/2004 (che ha introdotto
l'art. 18bis D.lgs. 66/2003), prodotta in costanza di una procedura
legislativa viziata: il D.lgs., infatti, secondo la Corte, ha introdotto
sanzioni amministrative, violando la consegna della legge delega (art. 39 l.
39/2002), che aveva imposto il mantenimento delle previgenti sanzioni
amministrative.
Questo vizio perdura fino al 25/06/2008:
successivamente, infatti, le sanzioni sono riviste con un Decreto Legge (DL
112/2008), in perfetta ortodossia con le regole costituzionali di produzione
legislativa (art. 77 Cost.). E' solo da questa data, pertanto,
che si deve ritenere perfettamente operativa e vigente la disciplina
sanzionatoria sull'orario di lavoro ex. art. 18bis D.lgs. 66/2003,
perchè, da questa data, il legislatore ne ha "sanato" i vizi formali di
base.
Per il periodo interessato dalla declaratoria di
illegittimità costituzionale, non si può evidentemente applicare l'art.
18bis pro tempore vigente, ma si dovrà applicare la disciplina
sanzionatoria previgente, quella ex. art. 09 RDL 692/1923, come modificata dal
D.lgs. 758/1994.
Si coglie, comunque, l'occasione di ricordare come, a
partire dal 01/01/2007, sia in vigore il disposto dell'art. 01.1177°comma l.
296/2006, che ha previsto la "quintuplicazione" delle sanzioni amministrative:
detta disposizione sarà certamente applicabile alla disciplina "residuale"
dell'orario di lavoro post sentenza nr. 153/2014.
Di qui, approssimativamente, si può, per sommi capi,
individuare la disciplina sanzionatoria applicabile al caso di specie, secondo i
comuni criteri di "diritto intertemporale":
- 2005-31/12/2006: Si applica la
disciplina sanzionatoria ex. art. 09 RDL 692/1923 (come modificata ex. D.lgs.
758/1994). Per riposo giornaliero e orario di lavoro settimanale, la sanzione
sarà da € 154 ad € 1.032;
- 01/01/2007-25/06/2008: Si
applica la disciplina sanzionatoria ex. art. 09 RDL 692/1923 (come modificata
ex. D.lgs. 758/1994), quintuplicata come da art. 01.1177°comma l.
296/2006. Per riposo giornaliero e orario di lavoro settimanale, la
sanzione sarà da € 770 ad € 5.160;
-25/06/2008-31/12/2008: Si
applica la disciplina sanzionatoria ex. art. 18bis D.lgs. 66/2003
ex DL 112/2008. Per riposo giornaliero, la sanzione sarà da € 1.250 a
€ 5.000.
Gli importi vanno graduati a seconda della frequenza degli illeciti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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