AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 10 settembre 2014

DIRITTI DI PRECEDENZA VECCHI E NUOVI: IL POSSIBILE CONFLITTO DOPO IL JOBS ACT


Quesito:

A luglio 2014, vigente già il Jobs Act, in un'Azienda, esercitano contemporaneamente e nei termini, diritto di precedenza due lavoratori a termine (di durata superiore a 6 mesi): una Lavoratrice madre e un Lavoratore; la prima, per "prelazionare" una riassunzione a termine, esercita tale diritto al 3 luglio 2014; il secondo, cessato tre mesi prima, aveva esercitato il proprio diritto di precedenza al 19 marzo 2014. L'Azienda assume a tempo indeterminato il Lavoratore, lasciando a casa la Lavoratrice. Il Sindacato "pianta" una vertenza, minacciando di sfociare in un'azione anti-discriminatoria che imponga la "riassunzione" della Lavoratrice madre. Chi ha ragione?
 
Risposta:
Intorno a questa tipologia di "conflitti" tra "diritti di precedenza", il Ministero del Lavoro era già intervenuto con Circolare 13/2008 a ritenere che la risoluzione di dette antinomie e conflitti compete "naturalmente" alla contrattazione collettiva.
Se (come devesi arguire nel caso di specie) tale norma "speciale" manca, deve, altresì, precisarsi che nulla, allo stato attuale, nella formulazione del DL 34/2014 autorizza a dedurre, nel conflitto, la "preminenza" della Lavoratrice madre: norme di questo tipo, incidendo su una facoltà essenzialmente libera del Datore, devono essere espresse, in quanto eccezionali (art. 14 preleggi) e limitative del principio generale di "libertà negoziale" datorile.
Sicuramente, esiste una priorità temporale a favore del Lavoratore che, per primo, si è prenotato.
Questo dato dovrebbe risolvere la vertenza a favore del Lavoratore, anche alla luce della successione delle norme antecedenti e successive al Jobs Act.
Compete evidentemente alla Lavoratrice provare la valenza discriminatoria dell'azione datorile; comunque, siamo a dubitare che, allo stadio attuale della normativa, la Lavoratrice possa ottenere la riassunzione, dato che le sanzioni usualmente riconosciute dall'ordinamento per violazione dei diritti di precedenza dei lavoratori a termine sono di natura prettamente risarcitoria. 

Nessun commento:

Posta un commento