Quale il contributo di un Consulente del Lavoro nei riguardi
della normativa di Sicurezza? Certo, un Consulente del Lavoro può proporsi,
in questi casi, non come un Consulente della Sicurezza tout court
(gliene mancano le competenze), ma come un Consulente in grado di formalizzare
le "buone prassi" dell'Azienda.
Ricordiamo che il fulcro dell'osservanza della normativa
sulla Sicurezza non sta nel compilare questa o quella modulistica, nell'adottare
questa o quest'altra attrezzatura, ma nel creare "buone prassi".
E' in questo senso che si deve apprezzare il significato
concreto e operativo dell'art. 15.01°comma lett. b) D.lgs. 81/2008 laddove
ingiunge al Datore di Lavoro di "programmare la prevenzione dei rischi
lavorativi" in relazione alle "condizioni produttive dell'Azienda", nonchè all'
"influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro".
Ossia creare "consuetudini aziendali" consolidate in punto di
gestione della Sicurezza di Azienda (principalmente, nelle cd "procedure di
emergenza") che mettano l'Azienda in grado di assolvere il difficile stadio
della cd "prova liberatoria" in caso di infortuni e simili. La probabilità del
Datore di uscire indenne da processi e imputazioni di questo tipo è tanto
maggiore, quanto più riesce a dimostrare di aver creato una adeguata "catena di
comando" per la gestione "delle crisi". Più questa "catena di comando" resterà
indeterminata, maggiore sarà il pericolo di responsabilità (anche penali) del
Datore.
Uno degli step fondamentali nella creazione di
"buone prassi" aziendali (certo, non il solo!) è certamente la formazione, che,
specie per le Aziende particolarmente a rischio, deve essere dettagliata e
procedimentalizzata con particolare attenzione, come fase nel quale il Datore
"trasmette" al Personale Dipendente le cognizioni e le abilità necessarie
per gestire situazioni a rischio.
Queste le principali disposizioni di cui tenere conto per una
"buona prassi" nell'ambito della formazione nella Sicurezza sul lavoro.
La formazione (riguardante i rischi comuni di lavoro, il
pronto soccorso, le procedure di emergenza) ex. art. 18.01°comma lett. l) D.lgs.
81/2008 non è solo teorica, ma anche pratica: i corsi, pertanto, quale
indicazione di "buona prassi" (e di legge) devono essere calibrati con
prove finali che diano conto dell'effettività dell'apprendimento.
Inoltre, la formazione sulla Sicurezza ex. art. 37.04°comma
D.lgs. 81/2008 deve essere sviluppata:
- In concomitanza alla costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
- In concomitanza con il trasferimento o cambiamento di
mansioni;
- In concomitanza con l'introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Come specificato dall'art. 27.06°comma D.lgs. 81/2008, la
formazione deve essere "periodicamente ripetuta, in relazione all'evoluzione dei
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi", eventualmente frutto
dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
L'art. 37.12°comma D.lgs. 81/2008 raccomanda la formazione
presso Enti Bilaterali o Organismi paritetici. Il punto è ripreso dall'atto
della Conferenza Stato-Regioni del 25/07/2012, contenente disposizioni
interpretative degli Accordi sulla Sicurezza del 21/12/
2011, che non determina obblighi specifici di ricorso agli
organismi paritetici: teoricamente, infatti, il Datore può fare a meno di questi
per la formazione e provvedere lui stesso. E' evidente, però, che la
partecipazione di soggetti terzi al processo formativo è particolarmente utile e
vantaggiosa, per precostituirsi un'utile prova in caso di infortuni, ove siano
tirate in ballo supposte carenze del Datore. La presenza degli "organismi
paritetici" è un elemento che da credibilità al processo formativo, che, come
sappiamo ex D.lgs. 81/2008, non deve essere solo teorico, ma anche pratico. In
questo senso, la presenza di detti organismi può provare l'effettività
della formazione della Sicurezza, con ben maggiore probabilità di conferma
processuale di sparuti e improvvisati "verbali" sottoscritti tra Datore e
Lavoratore.
Queste sono le linee entro cui l'Azienda
può sviluppare con profitto uno dei passaggi-chiave della costruzione della
"catena del comando" in materia di Sicurezza: la formazione.
Siamo a disposizione per aiutare le
Aziende (evidentemente quelle più a rischio) a compendiare questi contenuti in
disposizioni scritte, non solo informative, ma anche vincolanti per i
Lavoratori, da integrare eventualmente al Codice Disciplinare: anche in questo
modo, si contribuisce ad arricchire quella "catena del comando", preziosa e
strategica per mettere il Datore in grado di uscire "bene" da contestazioni
conseguenti a infortuni o eventi violenti in Azienda.
Alla fine, le "buone prassi" in materia di
Sicurezza sono la migliore assicurazione per l'Azienda.
Per le tecnalità specifiche, siamo
evidentemente a disposizione per interfacciarci con i Consulenti della Sicurezza
delle rispettive Aziende.Studio Francesco Landi- Ferrara
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912
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