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giovedì 4 settembre 2014

ASSUNZIONE AGEVOLATA EX. L. 407/1990 ANCHE PER TIROCINANTI (DELLA STESSA AZIENDA)?

Quesito:
Salve, visto che il tirocinio non è classificato come lavoro dipendente, il tirocinante ammesso che abbia i requisiti, può essere assunto con la legge 407/90 dall'azienda stessa in cui ha svolto il tirocinio?Grazie.

Risposta:
Se si scorre l'art. 04 D.lgs. 181/2000, come da ultimo rivisto dalla l. 99/2013 (conv. DL 76/2013) queste sono le regole intorno allo stato di disoccupazione:

"a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'àmbito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'àmbito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi".

Il tirocinio non è compreso.
Quindi, il tirocinio non pare maturare la realizzazione delle mensilità di disoccupazione utili per il godimento dell'assunzione agevolata ex. l. 407/1990 (24 mesi: art. 08.09°comma l. 407/1990). 

 Resta inteso che:

- Il rifiuto ingiustificato del tirocinio, quale misura attiva di reinserimento, comporta per il disoccupato la perdita dello stato di disoccupazione e, quindi, l'impossibilità di decorrere la maturazione dei mesi, nel caso;
- Se il tirocinio è simulato, ed è disconosciuto quale lavoro subordinato, dovrebbe non spettare l'agevolazione ai sensi dell'art. 04.12°comma l. 92/2012, nel caso in cui il tirocinio riguardi un lavoratore che è stato licenziato nei sei mesi precedenti, ovvero impiegato in violazione di un diritto di precedenza etc. In ogni caso, occorre considerare che il periodo di tirocinio interrompe i mesi di disoccupazione e questo potrebbe avere ripercussioni sull'agevolazione ex. l. 407/1990.
Spero di non aver fatto confusione. 

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