Il comma 14 dell'art. 25 del DL 179/2012 prescrive che
l'impresa (sia essa start up, o "incubatore d'impresa innovativa"), per
mantenere i requisiti di sturt up necessari al fine del mantenimento
delle agevolazioni creditizie, giuslavoristiche e simili, debba aggiornare, con
cadenza non superiore a sei mesi, le informazioni relative al
mantenimento/perdita dei requisiti di start up innovativa.
Dopo iniziali incertezze e dubbi interpretativi, la Circolare
3672/2014 del MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha precisato che la scadenza
semestrale si considera "allineata" rispettivamente al 30/06 e al 31/12 di
ciascun anno, eccezion fatta per il primo semestre di attività (la scadenza, in
questo caso, segue la scadenza "naturale": es. inizio start up al 25/04,
scadenza del semestre al 24/10).
Il termine è perentorio, nel senso che, se, alla scadenza,
l'impresa non provvede con le necessarie informazioni, si ha la perdita
automatica delle agevolazioni e dello status (beneficiato) di start up
innovativa.
Queste scadenze, però, hanno posto problemi, a fronte di un
altro adempimento di comunicazione (sostanzialmente sovrapposto), quello
disposto ex. art. 25.15°comma DL 179/2012: in forza di tale norma, infatti, il
Legale Rappresentante era chiamato a emettere una "auto-certificazione" entro 30
gg., ovvero 06 mesi dall'approvazione del bilancio circa il mantenimento o la
perdita dei requisiti di start up innovativa. L'omissione di detto
onere determina la cancellazione dello status di start up innovativa e
la perdita dei relativi requisiti.
Problemi e dubbi nascevano dalla circostanza che dette
comuniazioni "speciali" del Legale Rappresentante avrebbero benissimo potuto
coincidere come scadenze con gli obblighi semestrali, generando incertezze
(incertezze, tanto più rilevanti, viste le pesanti sanzioni comunque connesse
all'omissione di tali oneri di comunicazione).
A questi fini, la Circolare segue una "politica" di
semplificazione e di "conglobamento", ove possibile, degli atti in un unico
atto, secondo logiche di efficienza ed economia procedurale.
Ma è opportuno procedere con esempi, tratti testualmente
dalla Circolare medesima:
CASO 1: Esercizio
sociale coincidente con l'anno solare con termine al 31/12; Bilancio
approvato al 30/04/2015. In questo caso, la Società depositerà l'
"auto-certificazione" (Attestazione) di mantenimento dei requisiti entro 30 gg.
(31/05/2015), conglobando in questo atto anche le altre informazioni necessarie
ai fini degli obblighi "semestrali" in scadenza al 30/06/2015.
CASO 2: Esercizio
sociale non coincidente con l'anno solare con scadenza al 30/04. Al 28/05/2015
approva il bilancio. Al 30/09 potrà "conglobare"
nell'auto-certificazione/ attestazione ex. art. 25.15°comma DL 179/2012, anche le
necessarie informazioni semestrali.
Come al solito, c'è da prendere con il
necessario "grano di sale" le semplificazioni previste dal legislatore, o
peggio, dal Ministero.
In ogni caso, occorre un contatto costante
con la locale Camera di Commercio, non solo al fine delle necessarie conferme
interpretative (che si rendono necessario a fronte di rilevanti complessità, non
del tutto fugate dalle Circolari applicative), ma anche per mandare massimamente
ad effetto oneri, dal cui adempimento dipende il mantenimento o la perdita dei
benefici propri delle start up innovative.
A disposizione per
aggiornamenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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