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giovedì 8 novembre 2012

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI: UN QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO


La presente accompagna brevissima comunicazione tesa a riepilogare i punti principali della disciplina sulla cd "solidarietà" negli appalti, come assestata dalla recente legge 134/2012.
 
A) CAMPO DI APPLICAZIONE: Appalti da parte di Committenti Privati, Imprenditori o Datori di Lavoro; si esclude a questo fine il caso che il Committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
B) LAVORATORI TUTELATI: Lavoratori subordinati e altri soggetti impiegati nell'appalto quali collaboratori a progetto o associati in partecipazione. La tutela non può non riguardare i cd "lavoratori in nero".
C) REGOLA DELLA SOLIDARIETA': In caso di appalti di opere o servizi, il Committente Imprenditore o Datore di Lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatore, entro il limite di 02 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori: a) Trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR; b) I contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. E' consentito alla contrattazione collettiva individuare metodi e procedure di controllo e di verifica sulla regolarità complessiva degli appalti (disposizione ermetica, di cui non sono assolutamente chiari sviluppi verosimili);
D) OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE:
a) Trattamenti retributivi: Retribuzione ordinaria, TFR, 13ma, 14ma mensilità etc., riferiti al periodo di esecuzione dell'appalto. E' da verificare se l'obbligazione sia regolata dal semplice criterio di cassa (cash): per il TFR parrebbe bastare l'accredito per il periodo considerato, indipendentemente dalla verificazione del presupposto di maturazione (cessazione rapporto di lavoro);
b) Contributi previdenziali e premi assicurativi (art. 21 DL 05/2012) riferiti al periodo di esecuzione dell'appalto.
c) Sanzioni civili: Si esclude la responsabilità solidale per le sanzioni civili, in quanto la ratio della sanzione è di colpire il soggetto che non ha adempiuto, non il terzo (vedi Interpello Min. Lav. 03/2010).
E) REGIME PROCESSUALE: In regime di solidarietà nel debito, vige la regola che il creditore può optare discrezionalmente tra l'esazione "frazionaria" del suo credito in capo ai Condebitori, ovvero all'escussione di un debitore per l'intero (che poi potrà agire sul condebitore "in regresso" sulla propria quota). Committente Imprenditore o Datore di Lavoro può eccepire nella prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal modo, in caso di sentenza di accertamento del debito, l'azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti del Committente Imprenditore o Datore, solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore o del Co-obbligato. Non è chiaro se e come alle Parti sia dato arricchire in via negoziale la regolazione di tale rapporto giuridico secondo le comuni disposizioni del Codice Civile in materia di fidejussione, dato che una parte dei "debiti" gestiti in solidarietà attengono al diritto pubblico (Fisco, Previdenza) e non al diritto privato. Dovranno uscire chiarimenti in merito.
F) LIMITE TEMPORALE: Il vincolo di solidarietà opera per 02 anni dalla cessazione dell'appalto. In caso di subappalto, detti anni decorrono dalla cessazione dei lavori del Subappaltatore, in forza del relativo contratto. Tale termine non si riferisce solo all'esercizio dell'azione da parte del Lavoratore (che risulta creditore di somme di natura retributiva), ma vale anche nei confronti degli Istituti creditori delle somme dovute a titolo contributivo.
 
N.B: In concorrenza a tale azione, può operare l'art. 1676 del Codice Civile, con la possibilità, per chi ha eseguito l'opera, di agire nei confronti del Committente per conseguire quanto spettante: a) Senza limiti di carattere temporale;b) Nei limiti del debito del Committente verso l'appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda.
 
SOLIDARIETA' NELLE RITENUTE FISCALI E IVA: DISPOSIZIONI SPECIALI
 
A) SOLIDARIETA' NEI VERSAMENTI: L'appaltatore risponde in solido con il Sub-Appaltatore del versamento all'Erario delle ritenute fiscalisui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta per le prestazioni sub-appaltate.
B) ONERI DOCUMENTALI PER EVITARE LA SOLIDARIETA': Si può escludere la solidarietà nel debito fiscale, se il Committente chiede e ottiene dall'appaltatore la verifica della corretta esecuzione degli adempimenti scaduti alla data del versamento mediante:
 
I)   Acquisizione della documentazione fiscale di versamento (Modelli F24 etc.);
II)  Acquisizione dell'Asseverazione di adempimento da CAF o Professionista abilitato;
III)Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con attestazione dei versamenti da parte del Sub-Appaltatore o chi per esso.
 
Il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo se l'Appaltatore o chi per esso non esibisce la documentazione. Riteniamo coerente inserire nei contratti di appalto specifiche clausole di recesso, quale auto-tutela e quale "scudo" a difesa del Committente contro inadempienze prolungate dell'appaltatore.

Restiamo a disposizione per aggiornamenti

Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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