Sono la Responsabile dell'Ufficio Personale di un importante Ordine Professionale di una Provincia italiana.
Ho letto delle nuove disposizioni sulla liquidazione del personale dipendente cessato, che cancellerebbe la normativa in vigore dal 01/01/2011 a causa del poco favorevole pronunciamento della Corte Costituzionale.
Come mi devo regolare con la gestione degli accantonamenti di liquidazione del personale in forza e cessato?
Grazie.
Risposta:
in forza dell'art. 01.01°comma,
01° cpv dl 185/2012, il Governo, sollecitato dalla Corte
Costituzionale (sent. 223/2012) ha disposto l'azzeramento delle
speciali disposizioni di computo sul TFS (spettante ai lavoratori a tempo
indeterminato assunti prima del 01/01/2001) introdotte a far data dal
01/01/2011, tendenti ad assimilare il computo del vecchio TFS al nuovo TFR,
stane l'allineamento nell'aliquota percentuale del 6,91%.
La norma, nello stato attuale,
precedente cioè la conversione in legge, obbliga gli Enti a riliquidare
d'ufficio i trattamenti e di conguagliare il saldo, secondo le disposizioni
previgenti al 01/01/2011.
Pertanto, per gli Enti Pubblici Non
Economici Ns. Clienti (principalmente Ordine dei Medici e Collegio dei
Geometri) torna applicabile l'art. 13 l. 70/1975 (speciale rispetto alla norma
generale per le AA.PP. ex. DPR 1032/1973 e l. 152/1962), secondo la quale
l'indennità di anzianità resta commisurata ad 1/12 dell'intera retribuzione
annua da ultimo percepita, per ciascun anno utile, con onere integralmente
a carico dell'Ente Datore di Lavoro (senza rivalsa del 2.5% sui Dipendenti come
nella generalità delle omologhe indennità previste per le altre AA.PP.).
A favore degli Enti Pubblici Non
Economici Ns. Clienti dovranno pertanto applicarsi le disposizioni di cui al
Msg INPS nr. 18269/2012 che dispongono la riliquidazione entro un anno delle
indennità di anzianità, già calcolate secondo i criteri di accantonamento ex DL
78/2010 (omologhi agli accantonamenti annui del Ns. TFR).
Non è chiaro se sia applicabile ai
lavoratori pensionati dopo il 31/12/2010 la disposizione del Msg INPS di cui al
par. 02: tale disposizione, per evidenti ragioni di economia e contenimento
della spesa previdenziale, inibiva all'INPS (ex INPDAP) di procedere ad
eventuali riliquidazioni delle prestazione pensionistica (ad es. in rettifica
di errori di conteggio etc.), prima di aver disposto la riliquidazione del
trattamento di fine servizio. Disposizione che si giustifica considerando che,
nel settore pubblico, il TFS è a carico dell'Ente Previdenziale (cui non a caso
il Lavoratore deve una "rivalsa") e non è accantonato presso il
Datore.
Da questa disposizione dovrebbe andare
esclusa l'indennità di anzianità degli Enti Pubblici Non Economici, in quanto
l'art. 13 l. 70/1975 la pone "a integrale carico dell'Ente" e non
dell'Istituto Previdenziale come ex. DPR 1032/1973.
Ma sul punto attendiamo i dovuti e
necessari chiarimenti.
Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara
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