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martedì 27 novembre 2012

LE CARENZE NELLA FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA- CONSEGUENZE SANZIONATORIE


Una breve nota tesa a fare il punto sulle carenze che in generale possono discendere nell'esecuzione della formazione nel contratto di apprendistato.
Come abbiamo ripetuto diverse volte, la formazione "inesatta" di per sè non determina l'automatica conversione dell'apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per aversi vera e propria "conversione" occorre che l'apprendista risulti trattato in tutto e per tutto come come un "lavoratore qualificato" che non ha bisogno di "imparare il mestiere": in questo senso, ci siamo dilungati spesso sull'incompatibilità dell'apprendistato con forme di retribuzione incentivante (lo ricordiamo la legge sull'apprendistato vieta tutt'ora il "cottimo"!), ovvero sulla circostanza che vengano affidate all'apprendista mansioni "rischiose" (che parrebbe antieconomico e temerario affidare ad un Lavoratore in erba etc.).
Attenzione, però, alle carenze, che determinano delle irregolarità, ovvero delle mancanze sotto il versante della disciplina amministrativa, tali da far ritenere "inesistente" la formazione.
A parte la facile conversione del rapporto di lavoro che l'Azienda viene in questo caso a subire, si deve ricordare che esiste una sanzione amministrativa specifica ex. art. 53.03° comma D.lgs. 276/2003 che commina al Datore di lavoro "inadempiente" una sanzione pecuniaria pari alla differenza tra contribuzione INPS versata e dovuta con riferimento all'inquadramento di "qualificazione" maggiorato del 100%.
Il Collegato Lavoro ha mitigato tale sanzione, disponendo che il personale ispettivo, rilevate tali carenze nella formazione, proceda ad emettere proprie disposizioni ex. art. 14 D.lgs. 124/2004, invitando l'Azienda a regolarizzare le irregolarità riscontrate. Non è un'ipotesi di "diffida" che come tale comporta l'applicazione di sanzioni ridotte.
La disposizione riveste importanza essenziale, perchè lascia intendere che, rimosse le condizioni che hanno dato luogo ad un inadempimento del Datore rispetto all'obbligo formativo, il contratto di apprendistato resta in piedi, senza applicazione di sanzioni amministrative. Un'opzione di conservazione del contratto di apprendistato di cui si deve tenere massimamente conto, nell'interesse dei Clienti.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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