Le sentenze di Cassazione, che si sono susseguite finora, non hanno apertamente chiarito se debba ritenersi abrogato l'art. 23 l. 56/1987.
Detto articolo prevedeva che in aggiunta alle ipotesi a suo tempo previste dalla l. 230/1962, fosse consentito alla contrattazione collettiva (non si specificava se "nazionale", "regionale", "aziendale", di "comparto") ammettere nuove causali di assunzione a termine, a condizione che essa fosse gestita dai "Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale".
Detta norma (interpretata rettamente dalla giurisprudenza quale "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ex. Cass. 18118/2012) era concepita per legittimare assunzioni a termine, al di fuori della rigida tipizzazione ex. l. 230/1962, specie in funzione di crisi aziendali, procedure di mobilità etc.
Al momento, non ci risultano sentenze che abbiano preso posizioni, relativamente al regime di diritto intertemporale applicabile.
L'impressione più realistica da trarsi, però, non solo per "logica", ma anche dall'esegesi del dettato normativo, è che detta norma sia da considerarsi abrogata, anzitutto per conclamate ragioni ... funzionali. E' difficile cioè ritenere che al di fuori del quadro di riferimento della normativa a termine costituito dalla l. 230/1962 tali norme possano avere un loro significato specifico e operativo: quando cioè mancava la previsione specifica di legge sulle "assunzioni a termine" per mobilità, quando non era stata introdotta la clausola generale ex. D.lgs. 368/2001 che ammetteva le assunzioni a termine per qualsivoglia evento "organizzativo, sostitutivo, produttivo", idoneo in sè stesso a compendiare qualunque previsione di assunzione a termine che già fosse stata compendiata dall'art. 23 l. 56/1987 e deferita ai contratti collettivi.
Specie con la liberalizzazione operata con la "riforma Biagi" (2001) dei contratti a termine, risalta con assoluta evidenza la superfluità dell'art. 23, colpito da un tipico caso di "disciplina onnicomprensiva" incompatibile ex. art. 15 preleggi con la disciplina previgente.
Da ultimo, a Ns. avviso, sussistono specifiche conferme di ordine esegetico.
Innanzitutto, l'art. 08 DL 138/2011 che ha ammesso alle deroghe della "contrattazione di prossimità" anche la normativa sui rapporti a termine: richiamo di per sè inutile e assurdo, a ritenere vigente l'art. 23 l. 56/1987, che già tali intese "in deroga" consentita a livello aziendale. Evidentemente, in questa disposizione deve leggersi una chiara presupposizione del legislatore circa l'intervenuta abrogazione dell'articolo de quo!
In secondo luogo, le disposizioni della l. 92/2012 (Monti-Fornero) sui cd "contratti a termine a-causali": previsione che sarebbe inutile e assurda, ove si presupponesse vigente l'art. 23 l. 56/1987, che per altro questa "deroga" di per sè già consentiva. Se invece il legislatore ha ritenuto di dover introdurre questa disposizione "apposta", evidentemente ha operato nel presupposto che l'art. 23 cit. non fosse più in vigore.
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Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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