Secondo le disposizioni della Circolare Ag. Entrate 42/2012, i Contribuenti titolari di Partita IVA, esercenti imprese, arti e professioni per gli acquisti di carburante effettuati con Carta di Credito (di debito e prepagata) emessa da soggetti ex. art. 07.06°comma DPR 605/1973, sono esonerati dalla tenuta della tradizionale "carta carburante" e possono documentare, con l'estratto conto della medesima Carta di Credito, la spesa ai fini delle deduzioni IRPEF e ai fini della contabilità IVA.
La disposizione, introdotta dal DL 70/2011, è rimasta in stand by per molto tempo: oggi, ai fini della deduzione, è essenziale allegare l'estratto conto intestato al Contribuente-Imprenditore/ Professionista (possessore non di Carta necessariamente dedicata all'attività professionale) e con specifica indicazione dell'acquisto del carburante, del corrispettivo, del quantitativo dello stesso e dell'Erogatore/Distributore del Servizio. Non è comunque indispensabile, secondo le nuove norme, annotare il numero dei km percorsi e il numero di targa del veicolo.
Siccome la Circolare richiede informazioni (corrispettivo, identificazione della "pompa di benzina" etc.) che non sono contenute nel consueto estratto conto, saremo per raccomandare a Imprese e Liberi Professionisti di mantenere la Carta Carburante (con allegato l'estratto conto della carta di credito, se viene usata), fino a che le Società responsabili delle Carte di Credito non avranno adeguato le proprie disposizioni a questa nuova formalità di contabilità fiscale.
Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara
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