Quesito:
Sono il Titolare di un'Azienda Edile. Da un pò di tempo, un Operaio albanese, mio Dipendente, è irreperibile.
Il Consulente del Lavoro mi ha raccomandato di intimare al Dipendente di ripresentarsi in cantiere via SMS (la raccomandata era troppo rischiosa!) e di considerarlo dimissionario decorsi 05 giorni di assenza.
Mi domando: dopo questa trafila, non è per caso che deve passare altro tempo, per fare la convalida delle dimissioni, col rischio che il Dipendente revochi le dimissioni?
Saremmo daccapo ...
Cosa ne pensate?
Grazie
Risposta:
L'ipotesi che Le ha profilato il Consulente del lavoro rientra nell'art. 33.03°comma CCNL Edilizia Artigiani:
"Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato per iscritto (anche via SMS, nota nostra) dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi".
Questa norma è una tipica norma "interpretativa" tesa a qualificare in senso negoziale (in questo caso nel senso delle dimissioni) l'inerzia del Lavoratore, che, diversamente, non potrebbe essere qualificata in alcun modo dal punto di vista negoziale-giuridico.
Può invocare la procedura della convalida delle dimissioni ex. l. 92/2012 il Dipendente che versi nelle condizioni riportate dalla norma e fatto oggetto di apposita "convocazione/intimazione" del Datore?
Al riguardo, saremmo a ritenere non applicabile la procedura di convalida, stante il chiaro disposto della Circ. Min. Lav. 20/2012, dove si menziona quella che ben può ritenersi una generale ratio della convalida delle dimissioni medesime: l'inutilità della procedura se sono offerte modalità e garanzie alternative di verifica della "genuinità" delle dimissioni. Per la verità, la Circolare non si riferisce al caso da Noi contemplato, ma al caso di riduzione del personale; è evidente, però, che la stessa ratio può ritenersi sottintesa nel Ns. caso, codificata dal CCNL appunto per garantire la genuinità e l'effettiva possibilità di reingresso al lavoro del Dipendente che si sia frattanto ... volatilizzato.
Pertanto, nel caso di specie, saremmo a ritenere le dimissioni convalidate ex se, altrimenti la procedura diventa una duplicazione formale inutile e macchinosa.
L'auspicio è che dal Ministero pervenga la conferma di questa semplice opinione dettata da buon senso pratico.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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