Sono titolare di una Farmacia nel centro della mia città. Ho un problema cronico di copertura dei turni notturni, che finora ha coperto mia figlia, Farmacista anch'essa. Da un pò di tempo, mia figlia, ammalatasi, non riesce più a coprirmi le notti. Nell'indisponibilità del personale, e fino alla completa guarigione di mia figlia, posso "tamponare" questa falla con un contratto di collaborazione occasionale con un Farmacista? Cosa dice la legge al riguardo?
Risposta:
Come noto, le prestazioni occasionali
prevedono per essere riconosciute ai fini della legge (art. 61 D.lgs.
276/2003):
a) Lo sviluppo di un reddito da
compenso non superiore ad € 5.000 lordi (ai fini dell'esonero INPS, ma non
solo come vedremo dopo) di ciascun singolo Committente;
b) La durata della prestazione
inferiore a gg. 30 nell'anno solare.
I due requisiti concorrono a definire un
criterio per cui la collaborazione occasionale è accettata per sviluppare
aspetti produttivi saltuari e marginali: in questo senso il Collaboratore può
anche sviluppare redditi superiori a € 5.000 (su cui la contribuzione INPS va
pagata per "franchigia"), a condizione però che i numeri non
tradiscano un impiego orario/giornaliero non coerente del Lavoratore.
Sulla carta, la collaborazione
occasionale è strumento spendibile per il caso della Farmacista de qua, ma con le cautele che qui si diranno.
Detto ciò, dobbiamo anche avvertire che
le disposizioni ministeriali recenti hanno introdotto criteri particolarmente
severi relativamente alle prestazioni occasionali che, se non motivate con dovuta
attenzione, determinano l'applicazione (per presunzione) delle disposizioni
contrattuali, retributive, contributive ed assicurative del rapporto di lavoro
subordinato. A margine, comunque, precisiamo che, per
Farmacisti iscritti all'albo; viceversa, la Risoluzione del Ministero
delle Finanze del 23 maggio 1987 impone l'apertura di Partita IVA ed
esclude, con ciò, la possibilità di un impiego formalmente occasionale.
Ecco, quindi, che appare necessario
(onde fugare dubbi negli organi inquirenti) prefigurare questo impegno in una
Scrittura, subordinando l'apporto occasionale (con tanto di impegno numerico)
ai soli giorni del "parto".
Ove, però, si dovessero ravvisare
esigenze di sostituzione o di gestione del pre e post-parto più complesse
e tali da richiedere un tempo maggiore di lavoro in sostituzione, occorre più
adeguatamente prendere in considerazione l'ipotesi dell'assunzione a termine in
sostituzione di maternità (che. tra l'altro, può contemplare riduzione della
contribuzione INPS a carico del Datore di Lavoro pari al 50% recuperabile per
compensazione).
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