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mercoledì 30 maggio 2012

TIROCINI FORMATIVI: SE L'INOCCUPATO/DISOCCUPATO TROVA LAVORO NELLE MORE DEL TIROCINIO


Cosa succede se il tirocinante disoccupato (o inoccupato) trova lavoro durante l'effettuazione del tirocinio?
Nè la legge, nè la Circolare Min. Lav. 24/2011 risolvono espressamente questo caso.
Con l'entrata in vigore del TU apprendistato, però, in adempimento dell'accordo Governo-Parti Sociali del 27 ottobre 2010, è oggi l'apprendistato l'unico rapporto formativo di riferimento. E comunque l'apprendistato sta al tirocinio formativo quale rapporto genere-specie. Nel senso che il "tirocinio" condivide alcune finalità formative dell'apprendistato, ma si attiva alle speciali condizioni previste dall'art. 11 DL 138/2011. Al di fuori di questa previsione, il rapporto formativo è certamente regolato dalle disposizioni sull'apprendistato e come questo retribuito e soggetto a contribuzione previdenziale.
Questa considerazione a Ns. modesto avviso condiziona la valutazione del requisito relativo allo status di disoccupazione/inoccupazione, che deve intendersi non solo requisito di accesso (come precedentemente), ma anche come condizione di permanenza: venendo meno la quale,  in corso del rapporto formativo, il tirocinio non può proseguire e si deve interrompere.
La legislazione non contempla la possibilità di tirocini con soggetti già occupati in altro settore (anche se per mansioni differenti da quelle contrattualizzate): a queste condizioni, prevale senza possibilità di dubbio la disposizione dell'art. 01 TU apprendistato. Se il tirocinio prosegue, può essere disconosciuto dagli organi inquirenti e trasformato in rapporto di apprendistato retribuito e con tutta la contribuzione necessaria.
Ricordiamo che l'apprendistato non è escluso dalla circostanza che lo stesso lavoratore abbia in essere altro contratto di lavoro, anche da "qualificato", se le mansioni dedotte nell'apprendistato sono "altre" o costituiscono diverso "sviluppo formativo" del rapporto principale (es. Cameriere che svolga apprendistato di Metalmeccanico).
Molto più grave, invece, appare l'ipotesi che il tirocinio sia attivato per mansioni identiche a quelle del rapporto di lavoro subordinato per cui il Lavoratore si considera "qualificato". Deve, in questo caso, ritenersi applicabile quella rigorosa giurisprudenza di Cassazione che declina la nullità di qualunque rapporto formativo ... per mancanza dell'oggetto, dell'ubi consistam della formazione ... (art. 1325 Codice Civile).
Non riteniamo di aver esaurito con questa nota tutta la possibile casistica, perchè il tirocinio conosce delle decisive varianti regolative: è probabile che in quella sede, la casistica qui considerata sia gestita con temperamenti e disposizioni meno rigide di quanto qui evidenziato.
Ma questa eventuale valutazione può effettuarsi solo caso per caso.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali aggiornamenti di interesse.

Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara

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