AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 28 maggio 2012

PATTO DI NON CONCORRENZA, COMMENTO A FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO


La presente per chiosare un parere della Fondazione Studi CDL (reperibile al link: http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/parere_n09_2012.pdf), avente per oggetto il trattamento fiscale del patto di non concorrenza, in capo all'Agente (Impresa Individuale, Società di Persone, Società di Capitali).
Parere denso di ombre e poche luci, pieno di aspetti scivolosi per il carattere non sempre convincente delle argomentazioni addotte.
Premessa di tutto il ragionamento è il riconoscimento (ineccepibile) della natura "risarcitoria" di tale indennità costituente "lucro cessante" per la perdita del rapporto di lavoro e per la preclusione al suo esercizio nelle zone inibite secondo l'accordo, privo di natura provvisionale.
Questi i passaggi fondamentali.

01) IRPEF: Il "patto di non concorrenza" costituisce ricavo tassabile (pur non provvisionale) secondo i criteri della "tassazione separata", in analogia con le altre indennità che trovano origine nella fine del rapporto. Il punto non è certissimo, ma nella pratica può riscontrarsi un certo accordo, almeno per le imprese individuale (anche per l'assenza di prese di posizioni ministeriali differenti).
02) IVA: Citando una Nota dell'Agenzia delle Entrate nr. 179539/2001, la Fondazione Studi deduce, stante il carattere risarcitorio della somma, l'esclusione dal campo di applicazione IVA. Una conclusione logica e lineare se si considera che ai fini IVA è rilevante  la "prestazione di servizi" cui (almeno epidermicamente) non può riferirsi l'ipotesi di indennità di non concorrenza.
Attenzione, però, a sgradevoli e impreviste ri-classificazioni che, in sede di accertamento o di chiarimento interpretativo, possono essere sollevate dall'Agenzia delle Entrate invocando i comuni criteri di interpretazione del contratto ex. art. 1362 del Codice Civile.
Ai fini IVA non può non pesare (se non altro a fini presuntivi e interpretativi del contratto) la disposizione ex. art. 06 TUIR che classifica il reddito perso e sostituito da provvedimento risarcitorio nella stessa categoria che sarebbe spettata ove il reddito fosse stato conseguito fisiologicamente. In questi termini, quindi, se il patto di non concorrenza è un contratto concepito come "fittizia" continuazione del precedente rapporto, in modo da accordare all'Agente le stesse provvigioni tendenziali, può allora essere più arduo invocare l'esclusione IVA.
03) IRAP: Qui la ricostruzione della Fondazione Studi appare più debole e forse un pò "politica".
Riportiamo per esteso il passo:
"Chi scrive è del parere che nell’ipotesi in cui l’indennità venga corrisposta ad un agente in forma individuale o in forma di società di persone, la stessa non debba concorrere alla formazione della base imponibile Irap poiché non avendo natura provvigionale “esce” dalla formazione del reddito d’impresa, attiene alla sfera personale della persona. Sembra, invece, ineluttabile che l’indennità formi base imponibile Irap, nel caso l’agente sia costituito sotto forma di società di capitali".

Soluzione barocca e artificiosa, che sconta l'assoluta mancanza di linearità non solo rispetto all'interpretazione più comune e corrente dei componenti la base imponibile IRAP, ma anche con le premesse dello stesso parere della Fondazione Studi. Per quale motivo, cioè, una volta classificati come ricavi gli emolumenti del "patto di non concorrenza", non dovrebbe conseguire la medesima classificazione ai fini IRAP? Conclusione questa tanto più stravagante, specie dopo che la l. 244/2007 ha codificato e consolidato la pressocchè totale corrispondenza (e derivazione) tra base imponibile IRPEF e base imponibile IRAP.
04) Contribuzione ENASARCO: E' facile e conseguente dedurre la non imponibilità delle somme versate dall'impresa "Committente" come patto di non concorrenza ai fini ENASARCO, difettando compensi provvisionali. Sul punto, il parere si presta a poche discussioni, salva la riserva dell'eventuale "riclassificazione" del compenso come "provvisionale" come visto nel punto 02).

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento