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giovedì 17 maggio 2012

CAMPAGNA FISCALE 730/2012: NIENTE CEDOLARE AL LOCATORE SE NON RESTITUISCE L'AGGIORNAMENTO ISTAT 2010-2011 GIA' PAGATO DALL'INQUILINO


Se al 31 dicembre 2010, il Locatore provvedeva a versare l'imposta di registro e a richiedere la maturazione dell'aggiornamento ISTAT maturata al  15/12 dello stesso anno (scad. 15/12/2011), come doveva comportarsi se, frattanto, entrato in vigore il D.lgs. 67/2011, lo Stesso opzionava la cedolare secca?
Nella mia esperienza professionale, mi è capitato di riscontrare il comportamento di un CAF, che aveva negato al Locatore l'applicazione della cedolare per l'annualità 2011, ove questi avesse comunque proceduto a richiedere all'inquilino l'aggiornamento ISTAT. Secondo il CAF, cioè, la cedolare poteva essere attivata solo se a monte il Proprietario avesse rinunciato "a monte" all'aggiornamento ISTAT, comunque maturato al 15/12/2010.
La questione è spinosa e controversa e non ha trovato una soluzione.
Ora, compulsiamo la normativa.
Il D.lgs. 67/2011 impone la “rinuncia” all’aggiornamento ISTAT come condizione di godimento dei benefici della “cedolare secca”. Addirittura, ne dispone l’inderogabilità in sede negoziale.
Solo apparentemente, però, la norma è perentoria.
Infatti, l’art. 03.ult. comma si limita a “cesellare” la rinuncia all’aggiornamento ISTAT solo in relazione all’atto (la notifica al conduttore), ma nulla specifica sulla decorrenza di questa rinuncia in connessione con i periodi di imposta e le tempistiche di adempimento della “cedolare”(es. “la rinuncia deve essere notificata entro il giorno _________”).


Nessun termine indicato dalla normativa sulla “cedolare secca” (anche amministrativa) pare potersi intendere come “perentorio”, ossia a pena di decadenza. La riprova innanzitutto la si ottiene se si considerano le vicende amministrative di tale scadenza, prorogata dalla Presidenza del Consiglio, come in tante altri casi.
Inoltre, questa conclusione pare rafforzata solo se consideri che tale disposizione può concepirsi adeguatamente solo come disciplina di “raffreddamento” dell’ISTAT dalla natura extra-tributaria, perchè  incide su una componente tipicamente negoziale del rapporto di locazione. Trattasi cioè di una disposizione di “raffreddamento” che, sul versante del rapporto civilistico, si giustifica nella chiara “presunzione” di legge che la cedolare abbia sostanzialmente anticipato e consumato gli effetti di valuta sul “canone di locazione” normalmente propri dell’aggiornamento ISTAT. Altrimenti, ragionando diversamente, lo stesso beneficio in termini di valuta sarebbe conseguito due volte, con evidente locupletatio del Locatore, perseguibile in termini di “arricchimento ingiustificato” ex. art. 2041 del Codice Civile. Trattasi pertanto di disposizione concepita in termini di correttivo civile e contrattuale sugli effetti economici indotti dallo speciale tributo.
Conclusione questa che ridonda sull'interpretazione dell’art. 03.ult. comma relativamente ai tempi di notificazione della "cedolare secca": una volta ammesso che la finalità della disposizione è di mero riequilibrio economico delle prestazioni contrattuali a seguito dell’applicazione della “cedolare secca”, e non rileva di per sè ai fini fiscali.

Inoltre, si consideri un dato.
Chi opziona nel 2011 la cedolare secca per un contratto di locazione la cui annualità sia già maturata prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 67/2011 e per cui abbia già versato l'imposta di registro (come nel Ns. caso), non può più ripetere l'imposta di registro già versata. Di qui, se si nega contestualmente (come ha mostrato di fare il CAF) l'aggiornamento ISTAT si determina una "doppia penalizzazione" economica del Locatore, che non pare assolutamente coerente con la ratio di riequilibrio economico dei "costi" contrattuali implicata dall'art. 03 D.lgs. cit. E del resto, valutando i benefici economici effettivi della “cedolare” sul carico economico del Locatore-Contribuente, non si può non notare come questi siano ben poco evidenti in termini di “valuta” nella “gestione di cassa” 2011: ragion per cui, non sarebbe scandaloso (dal punto di vista economico) se, non spettando la ripetizione dell'imposta di registro, potesse spettare l’aggiornamento ISTAT  anche per l’annualità 2010-11: salvo evidente sterilizzazione (ma sempre “per cassa”) nelle altre successive annualità.
Del resto, la spettanza dell’aggiornamento ISTAT maturato a dicembre 2010, in un tempo evidentemente previgente al regime della “cedolare secca” non può essere messo in discussione, sennò le garanzie dell'irretroattività della legge dello Statuto dei Diritti del Contribuente cadono giù per le "scale di cantina" come si suol dire volgarmente.
Quindi, il CAF che (nel caso sopra descritto) neghi l'applicazione della "cedolare" al Proprietario il quale abbia già conseguito l'aggiornamento ISTAT (salvo restituzione di questo) non pare una procedura corretta. Questo almeno a mio modesto giudizio.


Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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