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giovedì 3 maggio 2012

CAMPAGNA 730/2012, LE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%, LE NOVITA'E DEL 55%, LE NOVITA'

Questo il quadro della disciplina delle ricercate detrazioni fiscali per ristrutturazione degli immobili (36%) e per risparmio energetico (55%), come risultanti dal lavorìo legislativo dello scorso anno.



a) Eliminazione dell’obbligo di inviare tramite Raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
b) In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella Dichiarazione dei Redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
c) E’ prorogata la detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Nel corso del 2011, si sono succeduti i seguenti interventi legislativi che riguardano il 36% e in parte il 55%, trattandosi di un onere simile per alcuni aspetti al 36% (manodopera in fattura, ritenuta da parte dell’istituto di credito, passaggio delle quote residue a seguito di cessione dell’immobile).

Queste le principali modifiche nel corso del 2011:

a) La ritenuta applicata dall’Istituto di Credito è stata ridotta dal 10% al 04%: non ha effetti per il contribuente (DL 98/2011: decorrenza 06/07/2011);
b) La comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è sostituita dall’indicazione dei dati in Dichiarazione dei Redditi (DL 70/2011 art. 07.02°comma lett. q) e r),decorrenza 14/05/2011);
c) Abolito l’obbligo di indicare la manodopera in fattura (DL 70/2011 art. 07.02°comma lett. q) e r),decorrenza 14/05/2011);
d) Viene individuata la documentazione che deve essere obbligatoriamente conservata dal Contribuente ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Ufficio (Provvedimento 02/11/2011: decorrenza 17/09/2011. N.B. Le regole previdenti restano valide fino al 31/12/2011).
e) Riscritta la disciplina che regolamenta l’attribuzione delle quote residue di detrazione in caso di cessione/donazione (DL 138/2011 art. 12-bis e art. 12-ter);
f) Ulteriori modifiche alla disciplina che regolamenta l’attribuzione delle quote residue di detrazione, in caso di cessione/donazione (DL 201/2011, decorrenza 01/01/2012).

ATTENZIONE: Dal 01/01/2012, la detrazione è stata riscritta ed inserita nel TUIR (art. 16 bis). La detrazione, quindi, ora è a regime e non più soggetta a proroghe annuali.

Nell’ambito delle modifiche normative descritte, di particolare rilevanza è il fatto che il DL 201/2011 prevede che dal 01/01/2013 le spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti rientrano nell’ambito del 36%.
Quindi, la detrazione del 55% (limiti di spesa, adempimenti, percentuale di detrazione etc.) rimane in vigore per le spese effettuate fino alla fine del 2012.
Dal 01/01/2013, anche per la riqualificazione energetica varranno le regole del 36% a regime, cioè di quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR, in termini di limiti, adempimenti, percentuale di detrazione etc.

DETRAZIONE 36%, IN DICHIARAZIONE:
Per le spese sostenute nel 2011, come visto, a seguito di lavori iniziati in data successiva al 13/05/2011 (quindi, al 14/05/2011), è stato abolito l’obbligo della comunicazione del Centro Operativo di Pescara, le istruzioni alla Dichiarazione dei Redditi e i modelli di Dichiarazione, prevedono campi aggiunti nei quali riportare i dati necessari i dati necessari (dati che prima erano indicati nella Dichiarazione del C.O.). e cioè:

a) Dati catastali dell’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione rilevati da visura catastale, ovvero dal contratto di locazione, se i lavori sono eseguiti dal detentore;
b) Estremi della domanda di accatastamento, in presenza di immobili non accatastati;
c) Estremi del contratto (di locazione o di comodato) in caso di lavori eseguiti dal detentore.

Documentazione 36%:
Ai sensi del Provvedimento del 02/11/2011, il Contribuente che detrae le spese dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:

a) Abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione, in relazione alla tipologia dei lavori, ovvero Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, qualora non sia richiesta abilitazione amministrativa per la tipologia del lavoro effettuato;
b) Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
c) Ricevute dei bonifici di pagamento;
d) Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
e) Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
f) Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
g) In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione del consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
h) Comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori all’Azienda Sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di Sicurezza dei cantieri.

La documentazione appena elencata va conservata ed esibita a richiesta degli Uffici Finanziari.
Siccome l’agevolazione si fruisce in dieci rate, quindi in 10 anni, si consiglia di conservare la documentazione per i 15 anni successivi all’anno di sostenimento della spesa (in questo arco temporale sono inclusi i termini per l’accertamento).
In caso di inosservanza delle disposizioni elencate, ai sensi della norma e del Decreto Interministeriale 41/98, il Contribuente decade dal diritto di fruire della detrazione.

A cura del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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