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giovedì 3 maggio 2012

CAMPAGNA 730/2012, LA NOVITA' DELLA CEDOLARE SECCA



La “cedolare secca” è un’imposta sostitutiva del 21% o del 19% (secondo la tipologia di contratto in essere tra le Parti) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale e conseguente modifica della modalità di compilazione del Quadro B del 730 e RB di UnicoPF.
A questo fine, per le Dichiarazioni dei Redditi, è stato previsto uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (Codice 16).

Il reddito fondiario assoggettato a “cedolare secca” va aggiunto al reddito complessivo del locatore:

- per determinare la condizione familiare fiscalmente a carico;
- per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;
- per calcolare le altre detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 del TUIR;
- per calcolare le detrazioni per canoni di locazione;
- in generale, per stabilire la spettanza o la misura dei benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 03.07°comma D.lgs. 23/2011).

A tal fine, è stato previsto un apposito campo nella parte della Dichiarazione dei Redditi dedicata alla liquidazione delle imposte.
Quindi, al fine della determinazione delle agevolazioni fiscali appena elencate, e per la fruizione di tutti i benefici legati al reddito (ad esempio ISEE, assegni al nucleo, fasce per definire i ticket sanitari etc.) occorre fare riferimento:

a) Al rigo 137 del Modello 730/3;
b) Al Rigo RN1-Colonna 01 di UnicoPF.

Codice 16 per i fabbricati storico/artistici locati:
Il nuovo Codice istituito nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi ha uno scopo di “monitoraggio” onde definire l’entità del gettito derivante dalle agevolazioni spettanti per legge ai fabbricati locati e riconosciuti storico/artistici, ai sensi del D.lgs. 42/2004.
L’agevolazione prevede che, in caso di locazione di un fabbricato storico-artistico, le imposte vanno calcolate non sul canone di locazione, ma sulla rendita catastale (non effettiva, ma applicando gli estimi più bassi rispetto alla zona censuaria in cui è collocato l’immobile): indicando il Codice 16, l’Erario sarà in grado di sapere il mancato gettito derivante da questa “non tassazione del reddito derivante dal canone”.
L’agevolazione in esame è molto più vantaggiosa della “cedolare secca” e da questo deriva che i Proprietari di immobili storico-artistico locati non hanno convenienza alcuna alla cedolare.

A cura del dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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