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sabato 19 maggio 2012

IL DIRITTO DEL LAVORO DI FRONTIERA: UN COMMENTO ALL'ART. 08 DL 138/2011


Un argomento che torna di attualità nelle more della riforma Monti-Fornero del mercato del lavoro è l'art. 08 DL 138/2011 approvato con la Manovra-bis dell'agosto scorso, che consentiva la deroga peggiorativa ad un vastissimo ambito di istituti lavoristici (dalle mansioni, alle collaborazioni a progetto etc.), ai contratti di secondo livello (aziendali o regionali) con efficacia generalizzata ai sindacati che godessero dei requisiti di "maggiore rappresentatività" fissati dall'accordo 28/06/2011.
La norma ha fatto molto discutere circa il suo presunto carattere "anti-costituzionale".
In realtà, la disposizione non fa che prendere atto di un assetto consolidato da decenni in giurisprudenza.
Giurisprudenza che da decenni registra l'assoluta deregoulation (almeno ai fini giuridici) tra livello nazionale e "secondo livello" di contrattazione. In altre parole, essendo il contratto collettivo di mero "diritto comune" e non essendo stato attuato l'art. 39.04°comma Cost. (che certo avrebbe decretato senza possibilità di dubbi il CCNL quale fonte "gerarchicamente sovraordinata" rispetto alla contrattazione di "secondo livello"), la regolazione in pejus del rapporto di lavoro è già possibile a prescindere da ogni considerazione relativa alla vigenza dell'art. 08.
L'unico contributo "proprio" dell'articolo 08 sta nell'estensione dell'efficacia di tale contrattazione anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, ove i sindacati stipulanti possiedano la rappresentanza effettivamente maggioritaria in Azienda. Quindi, la ratio dell'art. 08 (tipica norma di sostegno dell'azione sindacale) non risiede nella "derogabilità" delle norme regolative del rapporto di lavoro, quanto nello sterilizzare l'efficacia di eventuali "intese separate".La norma, non modificata dal DDL Monti-Fornero, deve essere tenuta nella massima considerazione, quale possibile "valvola" si sfogo per flessibilizzare istituti già irrigiditi oltremodo dalla citata riforma (tempo determinato, collaborazioni a progetto, autonome etc.).
A margine si ricorda che la flessibilizzazione non coinvolge il salario: questo perchè una "deroga peggiorativa" sul salario (pur teoricamente possibile) è sterilizzata dalla l. 549/1995, che impone, quale base di calcolo della contribuzione previdenziale, la retribuzione dei CCNL, senza considerare la contrattazione "di secondo livello".

Studio Francesco Landi, Consulente del lavoro in Ferrara
(con la Collaborazione del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente Aziendale in Ferrara)

1 commento:

  1. La Corte Costituzionale, con sentenza 221/2012 ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Toscana. Riteniamo, però, che la questione di costituzionalità possa risorgere, dato che la Consulta è stata investita del giudizio di costituzionalità ex. art. 117 Cost. ossia in relazione alla presunta lesione delle competenze regionali. Esulava dalla competenza delle Regioni proporre eccezione sulla base dell'art. 39 Cost. Eccezione che potrà essere sollevata (e accolta) in sede di giudizio incidentale.

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