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lunedì 28 maggio 2012

QUANDO IL DIPENDENTE USA L'AUTO AZIENDALE: UN'IPOTESI (CONTRATTUALE) DI LAVORO



Ci sono mansioni per esercitare le quali un'Azienda è costretta ad affidare la propria auto in dotazione del Dipendente.
Nell'esperienza aziendale, si sa quale "quarantotto" scoppia (in termini gestionali e non), quando il Dipendente fa un incidente con l'auto aziendale; e magari si trova in vacanza con moglie e figli al seguito. Come istituire un sistema di controllo semplice e trasparente, per ottimizzare l'uso dell'auto per finalità aziendali, onde evitare sprechi e usi impropri di carattere personale o extra-professionale?
Qui di seguito si propone una bozza-tipo di contratto di comodato, pensata per porre alcuni punti fermi in questa direzione.
Innanzitutto, per scoraggiare impropri usi extra-aziendali, occorre essere assolutamente chiari nel porre a carico del Dipendente-Utilizzatore specifici obblighi di custodia (punto 08), di conseguenza caricando integralmente il Dipendente-automobilista dei costi economici di ogni violazione del Codice della Strada e di ogni Sinistro. Questo impianto è ampiamente visibile nella bozza-tipo che si propone, ove si prevede tale forma di responsabilità (vedi evidenza di un nuovo punto 10).
Al fine, comunque, di rendere più certo il divieto di uso "extra aziendale" del Dipendente, abbiamo introdotto una specifica "interpretativa" che definisce "uso aziendale lecito" l'uso dell'auto nel periodo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 del venerdì successivo (con possibilità di deroga per diverso accordo scritto ed espresso). L'uso dell'auto in giorno di sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi è invece tassativamente vietato; in caso di Sinistri, l'Azienda non coprirà l'automobilista che abbia usato l'auto in questo periodo vietato.
Una disposizione agile e trasparente che rende la gestione dell'accordo sull'auto certamente più efficace e trasparente.
Qui sotto, si propone il testo-tipo da Noi pensato:


TESTO TIPO DI COMODATO DELL'AUTO AZIENDALE

Tra la Società ______


Il Sig. _______



PREMESSO CHE:

La Società Scrivente (d’ora in poi Società Concedente) possiede a titolo di Proprietà/Noleggio (contratto prot. ___ del _____) un’autovettura marca __________, modello _________, targa __________, num. Matricola______________, in relazione a preesistente autorizzazione del Noleggiante come da atto _____________;
Il Sig. _______ (d’ora in poi Utilizzatore), patente di guida nr. ______, è Dipendente della Società Concedente con la qualifica di _______ di __ Categoria CCNL ____________________


TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STABILISCE QUANTO SEGUE


01) La Società Concedente assegna in uso all’Utilizzatore l’autovettura indicata nelle premesse, per fini strettamente inerenti al rapporto di lavoro dipendente, entro l’orario di lavoro e comunque esclusivamente in funzione della mansione contrattuale dell’Utilizzatore. E’ vietato e costituisce fonte di responsabilità, salvo caso fortuito e forza maggiore da provarsi ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile, l’uso dell’auto al di fuori di queste essenziali funzioni aziendali, come indicato nel punto 02);
02) Ai fini esclusivi del presente comodato, e senza pregiudicare l’applicazione ordinaria della disciplina dei riposi, dei periodi di orario massimo, del lavoro straordinario etc., al fine cioè di circoscrivere, per utilità gestionale, il periodo di utilizzo dell’autovettura aziendale, con “orario di lavoro”, ai sensi del precedente comma, si intende ogni mansione svolta dall’Utilizzatore nell’arco di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 del venerdì, sabato, domenica e festività infra-settimanali escluse. Salvo casi di trasferta documentata, l’uso dell’auto aziendale da parte dell’Utilizzatore al di fuori dell’arco di tempo appena citato, si considera “personale” e, pertanto, vietato ai sensi del punto 01) del presente accordo. Eventuali modificazioni in tali tempistiche d’uso dovranno risultare per iscritto e per deroga esplicita (definitiva o temporanea che sia).
03) La durata dell’assegnazione in uso aziendale è stabilita fino al 31 dicembre 2012 salvo licenziamento/Dimissioni dell’Utilizzatore. Tale assegnazione si intenderà tacitamente rinnovata in assenza di disdetta delle Parti con preavviso di 01 mese emesso per iscritto e con data certa;
04) L’assegnazione in uso aziendale viene effettuata dalla Società Concedente all’utilizzatore nella sua esclusiva qualità di Dipendente ___________ della Società Concedente e, dunque, in relazione al disimpegno della mansione contrattuale di _________, __ Categoria secondo il CCNL __________ pro tempore vigente;
05) L’assegnazione è gratuita e non contempla corrispettivo;
06) L’autovettura viene consegnata all’Utilizzatore, in normale stato di funzionamento e dovrà essere riconsegnata alla scadenza nello stesso stato di conservazione, salvo normale deperimento d’uso;
07) Restano ad esclusivo carico della Società Concedente tutte le spese relative al funzionamento dell’autovettura derivanti dal contratto di noleggio, comprese a titolo esemplificativo: canoni di noleggio, assicurazione RCA auto, manutenzioni ordinarie etc.;
08) Il Dipendente è responsabile della custodia dell’auto anche eventualmente presso la propria abitazione e sarà tenuto all’osservanza della diligenza prevista dall’art. 1177 del Codice Civile;
09) L’Utilizzatore si impegna e si obbliga a servirsi del mezzo esclusivamente in conto proprio, essendo tassativamente esclusa –a pena di decadenza del presente contratto e salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla Società Concedente- la facoltà dell’Utilizzatore di sub-concedere il bene a terzi. 
10) Resteranno pure ad esclusivo carico dell’Utilizzatore gli oneri per eventuali riparazioni o ripristini dell’ automezzo a seguito di sinistri o di altri danni verificatisi nel periodo di utilizzo extra-aziendale nei periodi non autorizzati ai sensi del punto 02) del presente accordo. In tutti i casi, l’Utilizzatore rifonderà le spese per sinistri e danni causati da grave negligenza alla guida;
11) La Società Concedente si riserva di ispezionare il mezzo, ogni volta lo ritenesse opportuno;
12) La presente convenzione è relativa ad operazioni soggette ad IVA. Essa, pertanto, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 05 commi 02 e 40 DPR 26 aprile 1986 nr. 131;
13) Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile, relative al Comodato gratuito d’uso di beni mobili.

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara



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