a) E' già pensionato (con altro Fondo);
b) Ha compiuto l'età pensionabile.
Qui di seguito, per maggiore chiarezza del pubblico, diamo conto del diversificato regime normativo che si è instaurato dopo gli interventi legislativi che convulsamente si sono succeduti tra il DL 78/2010 e il DL 201/2011 e che hanno stratificato, per gli Utenti, diversi regimi di decorrenza del diritto a pensione e di ogni altra situazione giuridica soggettiva connessa.
Al riguardo, si precisa che dal 01/01/2008 al 31/12/2011, l'età pensionabile era pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, anche in presenza di contribuzione alla Gestione Separata INPS (eccezione: per le domande presentate entro il 31/12/2007 l'età era pari a 57 anni -uomini e donne- per la Gestione Separata INPS- Msg INPS nr. 11137/2008).
Qui di seguito riportiamo breve tabella contenente le cd "finestre" vigenti per la pensione supplementare nel periodo sopra considerato.
Requisito anagrafico* Sola ctr lavoro dipendente Lav. Aut/mista/parasubordinato
31 marzo 01 luglio 01 ottobre
30 giugno 01 ottobre 01 gennaio dell’anno successivo
30 settembre 01 gennaio dell’anno successivo 01 aprile dell’anno successivo
31 dicembre 01 aprile dell’anno successivo 01 luglio dell’anno successivo
• *60 anni per le donne
• *65 per gli uomini
Al riguardo, si coglie l'occasione di precisare che se la pensione principale è una pensione di vecchiaia e viene liquidata nel 2008, con le specifiche finestre, ovviamente la pensione supplementare verrà liquidata con la medesima decorrenza con apposita e contestuale domanda del Lavoratore. Da verificare il Msg INPS nr. 11137/2008 in presenza di soggetti con un’età pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, maturati entro il 31/12/2007 per il sistema esclusivamente contributivo (Msg INPS 23916/2008).
Grazie ai chiarimenti indotti dal Msg INPS 9332/2009, è stato precisato che la data di "apertura della finestra di accesso" è determinata esclusivamente in funzione del momento in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile e non anche in funzione della decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un Fondo Sostitutivo, esclusivo o esonerativo INPS.
In ogni caso, dopo le prime restrizioni introdotte al sistema pensionistico dalla legge 122/2010 (DL 78/2010), anche per il regime della pensione supplementare trovano applicazione le decorrenze di accesso lì previste per quei soggetti lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione Separata INPS che, successivamente al 31/12/2010, avessero conseguito il diritto a pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, ovvero sostitutiva, esclusiva o esonerativa (cd "finestra mobile").
Fino al 31/12/2011 queste erano le decorrenze:
-12 mesi dal mese di maturazione dei requisiti, per chi ha solo contributi da lavoro Dipendente;
-18 mesi dal mese di maturazione dei requisiti, in presenza di contribuzione mista o separata.
Pertanto, stante questo regime, se alla data di presentazione della domanda del supplemento, sono già trascorsi i 12 o i 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Dopo la riforma Monti, sono mutati i requisiti di età di uomini e donne (Circolare INPS 35/2012). Questo il prospetto:
PENSIONE DI VECCHIAIA, DONNE, SETTORE PRIVATO
Età/anni Sola ctr dip Ctr autonoma o Gestione Separata INPS
01/01/2011 60 anni (più finestra 12 mesi) 60 anni (più finestra di 12 mesi)
01/01/2012 62 anni 63 anni e 06 mesi
01/01/2013 62 anni e 03 mesi 63 anni e 09 mesi
01/01/2014 63 anni e 09 mesi 64 anni e 09 mesi
01/01/2015 63 anni e 09 mesi 64 anni e 09 mesi
01/01/2016 65 anni e 07 mesi 65 anni e 01 mese
01/01/2017 65 anni e 07 mesi 66 anni e 01 mese
01/01/2018 66 anni e 07 mesi 66 anni e 07 mesi
2019-2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi
PENSIONE DI VECCHIAIA, UOMINI, SENZA DISTINZIONE DI CONTRIBUZIONE, COMPRESA LA GESTIONE SEPARATA
Età/anni Sola ctr dip
01/01/2011 65 anni (più finestra 12 o 18 mesi)
01/01/2012 66 anni e
01/01/2013 66 anni e 03 mesi
01/01/2014 66 anni e 03 mesi
01/01/2015 66 anni e 03 mesi
01/01/2016 66 anni e 07 mesi
01/01/2017 66 anni e 07 mesi
01/01/2018 66 anni e 07 mesi
2019-2020 66 anni e 11 mesi
NB La Tabella contiene, a partire dal 01/01/2013, l'aumento con gli indici di speranza di vita
Si coglie l'occasione di ricordare che la pensione supplementare, può essere liquidata per contributi già esistenti non ricongiunti (posizioni silenti), non è integrabile al TM, possono essere liquidati periodi contributivi a supplemento sulla pensione supplementare.
A margine, alcune questioni specifiche:
a) Assegno di invalidità e pensione supplementare:
Il Msg INPS nr. 2453/2006 ha chiarito che l'assegno ordinario di invalidità rientra, a tutti gli effetti, nell'ambito delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, i Titolari di assegno di invalidità hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.
Poichè il diritto alla pensione supplementare è collegato alla Titolarità di altro trattamento pensionistico, va da sè che la revoca o la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità determina la revoca della pensione supplementare.
b) Pensione supplementare di invalidità:
La Corte di Cassazione ha stabilito (disconoscendo precedente interpretazione INPS) che la legge 222/1984 non ha determinato l'implicita abrogazione dell'art. 05 della legge 1338/1962 in materia di pensione supplementare. Pertanto, anche per questi soggetti può essere liquidata la pensione supplementare, esclusa però la Gestione Separata (dm 282/1996).
Pensione supplementare e totalizzazione:
Secondo la Circolare INPS 09/2008, i titolari di pensione in totalizzazione (D.lgs. 42/2006), che abbiano periodi di contribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), i quali (fino al 31/12/2011) privi dei 03 anni minimi di contribuzione, possono richiedere, sussistendo altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un Fondo Sostitutivo od esclusivo alla assicurazione generale obbligatoria.
I titolari di pensione in totalizzazione (D.lgs. 42/2006) che abbiano periodi di contribuzione nella Gestione Separata INPS ex. art. 02.26°comma della legge 335/1995, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare a carico della predetta Gestione.
Testo raccolto dal Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara
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