AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




sabato 19 maggio 2012

PRESCRIZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI INPS E CONSERVAZIONE DOCUMENTI LAVORATORI


Dopo anni di controversie e di incertezze giurisprudenziali, la Circolare INPS 31/2012 ha finalmente fatto il punto sul regime prescrizionale (quinquennale/decennale) del credito contributivo INPS da lavoro dipendente.
Brevemente, ricordiamo che, in forza delle disposizioni introdotte dalla legge 335/1995, la contribuzione dovuta a partire dal 01/01/1996 (data di entrata in vigore della legge citata) si prescrive in 05 anni, di norma dalla cessazione del rapporto di lavoro (ma non solo); 10 anni, in caso di notifica di denuncia da parte del Lavoratore (o aventi causa) tesa a recuperare il credito contributivo.
Si coglie l'occasione di precisare che la denuncia spiega un effetto meramente conservativo e non interruttivo della prescrizione. La denuncia cioè, che deve intervenire entro il quinquennio (e non dal momento in cui il Lavoratore "conosce" il ... "buco"!), non fa decorrere ex novo la prescrizione (es. denuncia nel 2004, nuova prescrizione nel 2014). Viceversa, la denuncia raddoppia sì il termine di prescrizione, ma conteggiando il periodo pregresso (ecco perchè è conservativa): quindi, se il termine iniziale della prescrizione è gennaio 2000 (con scadenza nel dicembre 2004) e il Lavoratore inoltra denuncia nell'ottobre 2004, il termine finale "raddoppiato" è dicembre 2009.
Un aspetto quest'ultimo puntualizzato dal recentissimo Msg INPS 8447/2012.
Correlativamente, salva denuncia del Lavoratore (che dovrà essere resa nota al Datore in forme adeguate), il Datore è tenuto a conservare la documentazione inerente il rapporto di lavoro e previdenziale per 05 anni (LUL, libro matricola, CUD, Mod. 101, Mod. 01M, DM, UNIEMENS etc.).

Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento