Quesito:
Alle previsioni della “proroga” e della “continuazione oltre il termine”, il D.lgs. 81/2015, ponendosi sulla scia del D.lgs. 368/2001 dedica due distinte disposizioni, l’art. 21 e l’art. 22 D.lgs. 81/2015.
Se la distinzione è agevole in teoria, meno agevole la distinzione può essere in pratica.
Come dobbiamo considerare, ad esempio, il caso di rapporto a termine che continui oltre la scadenza per più di 10 gg. e che risulti tardivamente oggetto di una comunicazione di proroga al Centro per l’Impiego (ovviamente, in sanzione)?
Si applica, in questo caso, la maggiorazione retributiva del 20%?
Risposta: L’art. 22 D.lgs. 81/2015, ovvero la previsione della “prosecuzione di fatto del rapporto” prevede:
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Ora, tale disciplina pare applicarsi per lo più in via residuale, laddove non sia possibile giustificare in altro modo la prosecuzione del rapporto a termine.
Laddove, invece, in cui sia documentabile la volontà delle parti di prorogare comunque il rapporto (es. da scrittura, da comunicazione via mail etc.), riteniamo coerente applicare gli effetti della proroga ex. art. 21, pur se tardivamente comunicata al Centro per l’Impiego, non gli effetti dell’art. 22 D.lgs. 81.
Concludendo, solo mancando qualsiasi atto o elemento che attesti la proroga, si applicherà la disciplina dell’art. 22 cit., unitamente alle conseguenti maggiorazioni retributive.
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