L’esonero contributivo INPS ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato realizzate tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015.
Per le assunzioni che avvengano oltre questa cornice, lo sgravio si applica solo in quanto sarà prorogato dalla prossima legge di stabilità (la legge di stabilità, infatti, prevede proroghe, con modifiche).
Una volta applicato, lo sgravio ha durata triennale. Questo punto è stato precisato dall’INPS in via definitiva.
Ecco lo stralcio del testo di interesse.
ESTRATTO CIRCOLARE INPS 178/2015:
3.3. Durata dello sgravio.
Il beneficio riguarda, come è noto, le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
A disposizione per approfondimenti
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