Qui di seguito, un primo, ancora sintetico, resoconto delle disposizioni del D.lgs. 159/2015 relative alle dilazioni Equitalia.
A) DILAZIONI CONCESSE A PARTIRE DAL 22/10/2015
(Art. 19.3°comma DPR 602/1973, come modificato dal D.lgs. 159/2015):
a) Decadenza beneficio rateazione: E’ prevista la decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (anziché 8, come previsto precedentemente);
b) Riammissione alla rateazione: può essere riammesso alla rateazione il Contribuente decaduto, che, alla data di presentazione dell’istanza, abbia saldato le rate scadute alla stessa data. Il nuovo piano di rateazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute a tale data.
B) DILAZIONI PER I CONTRIBUENTI DECADUTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI-NORMA TRANSITORIA (Art. 15.7°comma D.lgs. 159/2015):
Ai Contribuenti che siano decaduti dal piano di rateazione, tra il 22/10/2013 e il 21/10/2015, può essere riconosciuta una nuova dilazione delle somme già dovute e non versate, unitamente a quelle da versare. A tal fine, i Contribuenti dovranno presentare apposita istanza (che sarà messa a disposizione da Equitalia), con Raccomandata A/R oppure a mano, presso uno degli Sportelli dell’Agente della Riscossione competente per territorio.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 21/11/2015.
La nuova dilazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate mensili, non prorogabili.
E’ prevista la decadenza dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.
E’ noto che una delle fonti principali con cui i Contribuenti fanno fronte ai propri impegni finanziari sono gli stipendi, ed è altrettanto noto che è in funzione della percezione di un trattamento periodico di retribuzione che viene spesso decisa la rateazione di un Debito Equitalia.
Ricordiamo che, in tempi recentissimi, sono state introdotte nuove disposizioni sul pignoramento dello stipendio, rispetto alle quali occorrerà procedere al coordinamento delle nuove norme sulla dilazione Equitalia.
Ricordiamo, altresì, che le nuove norme investono alcuni aspetti dell’art. 19 DPR 602/73 sulla dilazione; non tutto l’art. 19 è stato investito dal processo di riforma. Sarà nostra cura, pertanto, procedere ad un ulteriore resoconto per evidenziare ciò che muta e ciò che resta invariato dell’art. 19 citato.
A disposizione
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