Caso:
Tra i licenziati ex. l. 223/91 della Pulimpresa Srl (Impresa di pulizie immaginaria), ci sono Tizio, Caio e Sempronio, rispettivamente tre ex-Autisti. Attraverso il Sindacato, questi Ex-Dipendenti contestano la riassunzione a termine di altri tre Dipendenti, adibiti alle stesse identiche mansioni. Che ne è degli interessi di Tizio, Caio, Sempronio? E dei tre nuovi dipendenti assunti a tempo determinato?
Risposta:
Il caso si presenta assai intricato. La legge innanzitutto (art. 20) garantisce l’immediata trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato degli ultimi assunti (art. 20.2°comma D.lgs. 81/2015).
La legge, da questo punto di vista, impedisce che l’Azienda “che ha cercato di fare la furba” possa avvantaggiarsi della propria furberia. Ciò posto, però, gli interrogativi e i dubbi fioccano copiosi: non sarebbe meglio garantire la riassunzione dei Dipendenti licenziati? Tanto più che l’invalidità delle assunzioni a termine non può non colpire per relationem (per connessione necessaria) anche la procedura di licenziamento collettivo, di cui può essere dichiarata l’inefficacia per “simulazione”, ovvero l’invalidità per “frode alla legge” (la successiva riassunzione a termine per mansioni che avrebbero dovuto essere cancellate dovrebbe costituire la prova quasi certa della simulazione o della frode!).
In questi casi, il “licenziamento collettivo” si converte automaticamente in “licenziamento individuale”: licenziamento che, a bene vedere, dovrebbe essere nullo a sua volta, perchè simulato, o posto in essere con disegno di frode alla legge.
Stando così le cose, Tizio, Caio e Sempronio hanno diritto alla piena reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 23/2015 (tutele crescenti), che, indipendentemente dai requisiti dimensionali dell’impresa, connettono la reintegra (vecchia edizione ex. art. 18 l. 300/70) alla “nullità” del licenziamento secondo la legge (ovvero il “diritto comune”: simulazione, frode).
A disposizione per aggiornamenti
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