Quesito:
In che modo il D.lgs. 80/2015 ha inciso sull’obbligo ex. art. 16 D.lgs. 151/2001 delle Lavoratrici madri di astensione dal Lavoro?
Risposta:
Su questo aspetto, l’intervento del D.lgs. 80/2015 è stato minimo. Il Jobs Act (ritoccando l’art. 16 e introducendo ex novo l’art. 16bis) si è limitato a precisare che è vietato adibire al lavoro le donne:
-Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo che le Lavoratrici non decidano di astenersi dal lavoro, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto*;
-Ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra tale data e la data effettiva del parto*;
-Durante i 3 mesi dopo il parto;
-Durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di 5 mesi.
*CONTEGGIO MESI MATERNITA’: Per quanto riguarda il conteggio che precede il parto, il Datore di Lavoro deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere nel computo la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza (Msg INPS nr. 18311/2007).
Esempio:
-Data presunta del parto, 15 agosto;
-Astensione precedente il parto, dal 15/6 al 14/8 (compreso);
-Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente dopo il 15/8, il periodo complessivo ordinario di astensione facoltativa sarà pari a 5 mesi ed 1 giorno (15/6-15/11).
L’art. 16bis disciplina un caso particolare, di rinvio e sospensione del congedo di maternità, a suo tempo già oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 116/2011).
In caso di ricovero nel neonato in Struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità (durante i 3-4 mesi dopo il parto, ovvero durante i giorni non goduti prima del parto, in caso di parto prematuro), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
ATTENZIONE: Il divieto ex. art. 16 D.lgs. 151/2001 (astensione dal lavoro) è indisponibile, non può in nessun caso essere oggetto di rinuncia da parte della Lavoratrice neppure in presenza di attestazione del medico curante circa l’assenza di contro-indicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa (Min. Lav. Interpello nr. 51/2009). Per questo motivo, le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla Lavoratrice ad altro titolo (es. ROL, Ex-Festività) non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria (art. 22.6°comma D.lgs. 151/2001; C. Giust. CE 18/3/2004 C-342/01).
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