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venerdì 13 novembre 2015

IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL CCNL STUDI PROF. LA SPECIALE DISCIPLINA DEI 36 MESI E LA PROROGA

Un brevissimo flash per precisarVi che, nel settore CCNL Studi Professionali (art. 53.3°comma CCNL), la regola dei 36 mesi sui contratti a termine opera in modo peculiare, rispetto al disegno tracciato, in via generale, dall’art. 19.1°-2° comma D.lgs. 81/2015.
Sotto, il testo del CCNL di interesse:

La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.

Da focalizzare l’inciso “per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione”: ciò significa che, per il settore Studi Prof., non vale la regola fissata dall’art. 19.2°comma D.lgs. 81, che ammette, nel conteggio del limite dei 36 mesi, solo contratti per “mansioni dello stesso livello o Categorie legali”, ma anche mansioni non equivalenti come livello e di differente Categoria Legale.
Questa deroga non pare poter essere abrogata dall'art.19.2°comma D.lgs. 81/2015. Pur essendo la disciplina del CCNL anteriore al "Codice dei contratti", essa deve ritenersi vigente perché l'art.19.2 comma dichiara "salve" tutte le diverse discipline collettive. Nel silenzio della norma, è legittimo ritenere che tali siano non solo le discipline che verranno, ma anche quelle esistenti. In questo senso, questa clausola (di pretto "diritto speciale") pare salvaguardare l'efficacia dell'art.53 CCNL in parte qua, impedendo che esso sia colpito dai meccanismi di abrogazione - successione delle leggi nel tempo (art. 15 preleggi).
CASO PRATICO: Nel caso di una Dipendente a termine assunta per 12 mesi come donna delle pulizie, e poi assunta per 24 come Segretaria, si cumuleranno tutti i periodi di servizio, a prescindere dalla radicale difformità di inquadramento e di mansioni.

PROROGA, DISCIPLINA CRITICA:
Quanto alla proroga, oggetto di disciplina nel comma 4 dell’art. 53 cit., il CCNL si attesta su un’interpretazione molto restrittiva rispetto al nuovo quadro tracciato dall’art. 22 D.lgs. 81/2015.
Nell’economia della riforma del tempo determinato, il rapporto è prorogabile senza più vincolo di mansioni. Tutto il contrario di quanto disposto dall’art. 53.4°comma CCNL Studi Prof. che dispone:

In relazione alle mansioni per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato, sono ammissibili complessivamente un massimo di 5 proroghe.

L’impressione più coerente è che questa disciplina di CCNL debba intendersi superata dal nuovo art. 22: almeno, invocando l’analogia con la regole di diritto intertemporale ricostruite per il D.lgs. 81/2015, dalla sentenza del Tribunale di Roma del 25/9/2015 (sia pure per il diverso caso dell’art. 3): la nuova legge (D.lgs. 81/2015) abroga la precedente e, con essa, ogni disciplina collettiva connessa.
Ricordiamo che, per questa previsione, non esiste una previsione analoga a quella dell'art.19.2 comma. Dlgs 81, che faccia salve discipline, anche preesistenti, difformi. Pertanto, a questo articolo paiono applicarsi le regole generali ex. Art. 15 preleggi, e deve intendersi sostanzialmente superato dalle nuove disposizioni di legge.
Restiamo a disposizione per approfondimenti, auspicando eventuali conferme ministeriali.

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