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venerdì 20 novembre 2015

ESONERO INPS EX.ART.1.118 COMMA L.190/2014: IL MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA, QUANDO INIBISCE IL BENEFICIO

Caso:
Tizio si appresta ad assumere Caio a tempo indeterminato e conta sulla fruizione dell’esonero INPS. Caio è stato da poco licenziato per mancato superamento del periodo di prova, pur nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Può Caio, a queste condizioni, essere agevolato?

Risposta:
L’art. 1.118°comma l. 190/2014 prevede quanto segue:

L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …

La Circolare INPS, in conformità al “diritto comune”, ha precisato che la presenza di un periodo di prova non osti alla configurazione di un rapporto a tempo indeterminato.
Pertanto, se tale rapporto è venuto a cadere (e a sciogliersi per “mancato superamento della prova”) nei 6 mesi antecedenti, l’ultima assunzione non può beneficiare dell’esonero INPS. Quindi, Tizio, per l’assunzione di Caio, non potrà applicare il beneficio ex. art. 1.118°comma l. 190/2014.
Ecco il testo di interesse della Circolare INPS:

“ (…) Anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero. In proposito, si ricorda come l'istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine”

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