Quesito:
In caso di assunzioni a tempo indeterminato part time, l’esonero INPS ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 come si applica?
Risposta (Circ. INPS 178/2015):
Nel caso di specie, l’art. 1.118°comma l. 190/2014 così dispone:
L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
E’ quest’ultimo inciso (da noi sottolineato) che ha suscitato le interpretazioni più restrittive.
Considerate due assunzioni part time, avvenute in tempi diversi, di cui una avente i requisiti per l’agevolazione de qua (assenza di rapporti a tempo indeterminato nei precedenti 6 mesi …), l’indirizzo più restrittivo della dottrina riteneva preclusa la fruizione del beneficio per la seconda assunzione: proprio perché l’art. 1.118° cit. preclude l’agevolazione a quei lavoratori “per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
La recente Circolare INPS ha confermato questa interpretazione, la più letterale e restrittiva:
“(…) Con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l'esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto”.
Unica, eccezione, quindi, il caso che le due diverse assunzioni part time siano simultanee.
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