Anche il “diritto di precedenza” nel rapporto a tempo determinato segue una peculiare disciplina nel settore Studi Prof. Allo stato, infatti, l’art. 53.9-12 commi CCNL stabilisce:
I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni previste dal D.Lgs. 368/2001.
A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, avranno titolo preferenziale per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei dodici mesi successivi dalla cessazione dell'ultimo contratto.
Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.
Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale.
Una disciplina leggermente diversa è quella prevista dall’art. 24.1°comma:
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Anche qui, l’inciso di legge “salva diversa disposizione dei contratti collettivi”, che pare riferirsi ai CCNL “vigenti” al 25/6/15, sembra far sì che il diritto di precedenza resti regolato dal CCNL in vigore al 25/6/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2015).
L’art. 24 si applica per le parti non disciplinate dal CCNL (es. maternità).
Si noti che nel settore Studi prof. la disciplina del “diritto di precedenza” è diversa dal consueto: il Datore non sembra vincolato solo dalla manifestazione di volontà del Lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza. Sembra, al contrario, farsi discendere in capo al Professionista l’onere della previa offerta del posto di lavoro (a termine, a tempo indeterminato), in relazione a specifiche decorrenze di scadenza.
Il punto è evidentemente delicato, e merita il massimo di approfondimento e chiarimento possibile.
A disposizione per aggiornamenti e approfondimenti
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