Quesito:
Con il D.lgs. 81/2015, cambia la disciplina del lavoro a tempo determinato del personale in mobilità nella speciale ipotesi ex. art. 8.2°comma l. 223/91 (ipotesi speciale di assunzione non superiore a 12 mesi)?
Risposta:
Di questo tema, il D.lgs. 81/2015 si occupa di questa fattispecie all’art. 29.1°comma lettera a), dove dispone:
Art. 29. Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (...)
Questa disposizione riproduce in toto la disposizione a suo tempo introdotta dal DL 76/2013 (Decreto Lavoro Letta-Giovannini) per consolidare un’interpretazione che, pur affermata da decenni in sede amministrativa, era stata smentita in anni recenti da alcune sentenze di merito che avevano negato la “specialità” dell’assunzione a termine ex. l. 223/91 e l’avevano assimilata al “lavoro a termine” ex D.lgs. 368/2001.
Nel vigore del D.lgs. 81, quindi, si conferma la specialità dell’assunzione a termine per “mobilità”, salvo che per due punti (già previsti dal DL 76/13): art. 25 (non discriminazione), art. 29 (criteri di computo). Ovviamente, gli articoli nel DL 76 erano diversi (rispettivamente artt. 6 e 8 D.lgs. 368/01).
Per riepilogare la disciplina applicabile, crediamo fare cosa gradita riprendendo quel passaggio della Circolare Min. Lav. 35/2013, dedicato a questa fattispecie: non essendo mutata la disciplina legale, il contenuto della Circolare deve certamente ritenersi confermato (avendo cura di raccomandare, per la lettura, che i riferimenti al dlgs 368 devono essere coordinati con il successivo dlgs 81 2015):
Lavoratori in mobilità e contingentamento dei contratti
All'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 il Legislatore introduce anzitutto una modifica volta a chiarire che, in relazione alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, non trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso D.Lgs. n. 368. Ciò sta a significare che, in relazione alle assunzioni di tale categoria di lavoratori, non è necessario il rispetto della disciplina concernente, ad esempio, l'indicazione delle ragioni di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" o il rispetto degli intervalli. Il Legislatore, in sede di conversione del D.L., fa invece espressamente salvo il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001 relativa, rispettivamente, al "principio di non discriminazione" e ai "criteri di computo". In tale ultimo caso i lavoratori in mobilità interessati - computabili quindi ai fini di cui all'art. 35 della L. n. 300/1970 secondo "il numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro", ai sensi della più recente formulazione dell'art. 8 da parte dell'art. 12 della L. n. 97/2013 (in vigore dal 4 settembre 2013) - sono esclusivamente quelli assunti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi a far data dal 23 agosto u.s. (2013,ndr)
In pratica, come sintetizzato da EUFRANIO MASSI, in un articolo del Luglio 2015 su Ebook nr. 2 Generazione Vincente Blog, anche per coordinare la fattispecie con i sopravvenuti mutamenti del DL 34/2014 e del D.lgs. 81 cit., i rapporti a termine con personale in mobilità:
1) Non rientrano nella sommatoria dei 36 mesi;
2) Non rientrano nella disciplina delle proroghe;
3) Non rientrano nell’osservanza degli intervalli per i “rinnovi” (10/20 gg. per rapporti, rispettivamente non superiori o superiori a 6 mesi);
4) Non rientrano nei limiti quantitativi di legge o CCNL;
5) Non rientrano nella disciplina del diritto di precedenza ex. art. 24 D.lgs. 81/2015, salve le previsioni di CCNL, salve le speciali “precedenze” e tutele previste dalla legge per il lavoratore in mobilità. A disposizione per approfondimenti
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