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mercoledì 25 marzo 2015

TRAPASSO DI AGENZIA ASSICURATIVA: IL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI DEL L'AGENZIA CEDENTE

Quesito: Una piccola Agenzia di Assicurazione sta per essere ceduta ad un altro Titolare. Il Titolare cedente, intanto, licenzia i Dipendenti, in modo da lasciare al Subentrante l’Agenzia “netta”, libera, cioè, da pendenze retributive “di personale”. E’ lecita questa prassi? 

Risposta: In questa sede, possiamo solo procedere ad un breve punto di diritto. Di per sé, il licenziamento in concomitanza temporale con la cessione d’Azienda non è vietato, se sorretto da una ragione produttiva apprezzabile (vedi Cass. 29 gennaio 1998, n. 796), non riconducibile al fatto in sé del trasferimento d’azienda (art. 2112.4°comma Codice Civile). E’ evidente che il licenziamento non deve essere strumentale: in questo senso, la riassunzione di tutti o parte del personale licenziato presso la Subentrante, potrebbe generare problematiche, e coinvolgere, nel pagamento delle spettanze, anche la Cedente, in forza della regola della “solidarietà” Cedente-Cessionario verso le spettanze del Dipendente, valida fino alla prescrizione dei diritti retributivi e contributivi del personale. Nel settore Assicurazioni (CCNL UNAPA-ANAPA), le limitazioni al licenziamento, nel corso di un trasferimento d’Azienda (art. 2112.4°comma Codice Civile), sono oltremodo confermate dall’art. 71 CCNL, molto perentorio nel precisare che “il trapasso di Agenzia non risolve i rapporti di lavoro”. “Trapasso d’Agenzia” ex. art. 71 CCNL Ass. è fattispecie perfettamente sovrapponibile, in punta di fatto e di diritto, alla fattispecie di “trasferimento d’Azienda” ex. art. 2112.4°comma Codice Civile; riteniamo, però, almeno ad una prima lettura, che l’art. 71 in parte qua sia previsione che concorre a regolare in senso ancora più restrittivo (rispetto all’art. 2112.4°comma Codice Civile) la facoltà di licenziamento datorile, in concomitanza con la cessione d’Agenzia assicuratrice. Entrambe le norme (art. 71 CCNL; art. 2113.4°comma Codice Civile) escludono che la cessione/trasferimento/trapasso d’Azienda costituisca “motivo di licenziamento”, ma con una differenza rilevante: l’art. 2113.4° C.C. fa salvo il ricorso delle altre condizioni di legge legittimanti il licenziamento; l’art. 71 su questo tace. E’ vero che l’art. 71 non esclude (almeno astrattamente) l’applicabilità delle norme ex. l. 604/66 sul “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento al caso di specie; è vero, però, che l’art. 71 è suscettibile di essere interpretata e applicata come norma che può concorrere a rendere più difficile, in questi casi, il licenziamento del Dipendente di Agenzia assicurativa, in concomitanza con il “trapasso d’Agenzia”, nel senso di rendere più difficile la prova del “giustificato motivo oggettivo” in capo al Datore (il quale viene, così, gravato di una “inversione dell’onere della prova”).
A disposizione per approfondimenti
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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