AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 4 marzo 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, COME PREVENTIVARE IL COSTO DEL LICENZIAMENTO-PRECISAZIONE

Con l’entrata in vigore del nuovo “contratto a tutele crescenti”, è prevedibile che gli Studi di Consulenza del lavoro siano pesantemente investiti da richieste da parte dei Clienti per definire i costi di un licenziamento dei lavoratori. Il tema, del resto, è molto dibattuto nella stampa (vedi Sole 24 Ore nr. 60/2015, l’articolo Contratto a tutele crescenti promosso al ‘test’ dei costi di BARBIERI e MELIS). Precisato che, per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del “contratto a tutele crescenti” si applicano le precedenti disposizioni di legge (art. 6 l. 604/66, per Datori con meno di 15 Dipendenti, art. 18 l. 300/70, per Datori con più di 15 Dipendenti), e, quindi, le indennità restano determinabili secondo i vecchi sistemi, per i lavoratori che si assumeranno con l’entrata in vigore del Jobs Act, dobbiamo ravvisare rilevanti difficoltà che rendono problematica la preventivazione dei costi di licenziamento. Le difficoltà nascono dalla rilevante complessità tecnico-giuridica della materia. Tradizionalmente, la disciplina sui licenziamenti, per quanto punitiva per le Aziende, nella sua draconiana semplicità, consentiva almeno facili previsioni: sopra i 15 Dipendenti, c’era sempre la reintegra, sotto l’indennizzo. Purtroppo, il Jobs Act (riprendendo in questo una tecnica legislativa già collaudata con la riforma dell’art. 18 da parte della l. 92/2012) condiziona la tutela applicabile contro il licenziamento a dati di ordine forense: una è, infatti, la tutela se l’azione giudiziaria contro il licenziamento viene impostata quale “nullità” del licenziamento, un’altra in caso di “assenza di giustificato motivo”, un'altra in caso di “errore sull’applicazione del principio di proporzionalità nel licenziamento disciplinare”, un’altra se, per invalidare il licenziamento disciplinare, viene invocata “l’insussistenza del fatto contestato”. Apprezzamenti, come ognuno può vedere, non certo di natura “aziendalistica”, ma che vengono, tipicamente in rilievo al momento dell’azione giudiziaria (del processo, insomma).
Potremmo dare un quadro abbastanza certo e consolidato sui costi del licenziamento, solo quando dal dibattito della dottrina si potrà pervenire ad un assetto di opinioni abbastanza chiaro e consolidato.
A disposizione per aggiornamenti

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento