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mercoledì 4 marzo 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, DISCIPLINA TRANSITORIA

Alcune brevissime note, relativamente ai rapporti di lavoro in essere al momento di entrata in vigore del cd “contratto di lavoro a tutele crescenti”. In via preliminare, è necessario ricordare che non abbiamo a che fare con una nuova contrattualistica. Semplicemente, il D.lgs. in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede, per tutti i contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato una disciplina variamente modulata del licenziamento. Questa nuova regolamentazione (riccamente modulata e di grande complessità tecnica, ma che tende a valorizzare al massimo la tutela economica del licenziamento, in luogo della tradizionale reintegra ex. art. 18 St. Lav.) riguarda i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati dopo l’entrata in vigore del Decreto. L’entrata in vigore era stata fissata per il 1/3, due giorni dopo la prevista pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al 3/3, però, il Decreto non risulta ancora pubblicato; pertanto, nell’attesa, i contratti di lavoro a tempo indeterminato eventualmente stipulati, restano regolati dalla previgente disciplina. Ricordiamo che il D.lgs. ha introdotto speciali disposizioni di diritto transitorio con riguardo alla seguente casistica: - Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati prima dell’entrata in vigore del “contratto a tutele crescenti”: si applica la previgente disciplina (art. 1.1°comma D.lgs.); - Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati da Aziende con meno di 15 Dipendenti, che, a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act, superino i 15 Dipendenti: Si applica la normativa del “contratto a tutele crescenti” (art. 1.3°comma D.lgs.); - Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che siano frutto di trasformazioni di precedenti rapporti a termine o di apprendistato: Si applica la normativa del “contratto a tutele crescenti” (art. 1.3°comma D.lgs.); Rimandiamo a note successive il chiarimento della disciplina di licenziamento applicabile ai lavoratori a termine. Al momento, la norma sul “contratto a tutele crescenti” riferisce la nuova disciplina ai soli “lavoratori a tempo indeterminato”. Allo stesso modo, rimandiamo ad una successiva serie di chiarimenti l’illustrazione delle variabili di disciplina a seconda delle dimensioni (Grandi o PMI) dell’Impresa.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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