Sono un Avvocato. Ogni mese passo alla mia praticante una piccola somma di denaro, per compensare l'impegno che mette nella pratica. Posso considerare questa spesa come un costo deducibile? E come posso qualificarla ai fini fiscali? Grazie.
Risposta:
dal tenore della stessa arguiamo che la somma da Lei corrisposta sia versata con continuatività. Questa circostanza concorre a qualificare fiscalmente la pur modesta somma percepita dal praticante quale “sussidio correlato ad addestramento professionale”,
“assimilato” a lavoro dipendente ex. art. 50 lett. c) TUIR.
Una
precisazione. L’assimilazione vale solo ai fini fiscali, e non
determina automatismi a livello giuslavoristico e previdenziale: questo,
per la semplice ragione che l’attività legale, anche a livello di
praticantato, per l’attività di studio che comporta e per la spendita di
“competenze teoriche di grado elevato”, gode di una “presunzione di
lavoro autonomo”, in forza dello status dell’attività legale
medesima (attività istituzionalmente indipendente, e, in questo,
fortemente garantita nel quadro deontologico: vedi art. 10 Codice Dentologico).
Compete, in questo caso, al Praticante l’inversione dell’onere della
prova, e dimostrare di essere stato adibito ad attività esecutiva,
ripetitiva, che nulla avrebbe a che fare con il lavoro professionale.
Va
da se che, con i numeri che ci ha esposto, non dovrebbero determinarsi
margini per una effettiva tassazione, in capo al Praticante.
L’assimilazione a lavoro dipendente comporta, comunque, ai fini fiscali,
l’applicazione delle detrazioni ex. art. 12 e 16 TUIR.
E’
comunque indispensabile per lo Studio (ai fini della documentazione e
della deduzione del costo) che il compenso sia gestito con tutte le
regole fiscali del caso: in questo caso, infatti, lo Studio rivestirebbe
la qualità di Sostituto d’imposta. Anche evitando di compilare ogni
mese un “prospetto paga” (ipotesi macchinosa e antieconomica per importi
così minimi), competerebbe comunque allo Studio procedere alle
necessarie certificazioni dei compensi/ritenute (CU) entro il 28/2 di
ogni anno e compilare il Modello 770 (Dichiarazione dei Sostituti
d’Imposta).
E’ comunque consigliabile rubricare tali somme quali “rimborsi spese”, anche forfettari.
Per
quanto riguarda l’assicurazione INAIL, la Circolare 14/2014
dell’Istituto ha precisato che il praticante non rientra nei soggetti
assicurabili. Tale esclusione è stata correlata alla natura naturalmente
“gratuita” del rapporto di praticantato. La situazione non cambierebbe,
ove il praticante percepisse somme a titolo di rimborso spese.
Per
quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa Forense, l’iscrizione è
facoltativa per i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro. Con la
riforma forense del 2012, però, per i neo-Avvocati l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Forense è automatica. Per approfondimenti,
comunque, si veda l’allegato approfondimento proveniente
dall’Ordine degli Avvocati di Trieste; http://www.ordineavvocati.ts.it/UserFiles//File/Vademecum_in_materia_di_Previdenza_Forense.pdf.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento