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venerdì 27 marzo 2015

SE IL DIPENDENTE OFFENDE IL DATORE DI LAVORO SU FACEBOOK (O SUL WEB)

Corte d’Appello Torino 17/7/2014 nr. 588 Pres. Girolami, Rel. Milani

FATTO: Un Dipendente, nella sezione di presentazione nel suo Profilo FB e GooglePlus, descrive la sua professione con queste parole: “Sono Impiegato presso un’Azienda di merda”. In altre occasioni, ha modo di scrivere queste “massime di saggezza”: “Odio le persone false e quel bastardo del mio Capo del Personale”. Viene licenziato per giusta causa. Il licenziamento viene impugnato. Chi ha ragione?

SUNTO: In punta di diritto: Per la legittimità del licenziamento, in questo caso, occorre considerare due norme: l’art. 2119 Codice Civile (norma sostanziale), che descrive la “giusta causa” di licenziamento quale “condizione che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”; e l’art. 2106 Codice Civile e l’art. 7 l. 300/70 (norme procedurali), che, codificando il licenziamento tra le misure disciplinari, impongono, come per la generalità delle sanzioni disciplinari, il criterio della “proporzionalità” della sanzione-licenziamento rispetto al tipo di infrazione e alle circostanze.

Giurisprudenza consolidata (vedi Cass. 15050/2007; Cass. 10113/1998) La giurisprudenza tende a chiedere al Datore di lasciare al Dipendente, che sbagli, anche sensibilmente, una “seconda chanche”. Questa “seconda chanche”, però, non va intesa come imposizione al Datore di una “Carità Evangelica” superiore alla media dei cittadini. Questa “seconda chanche” si giustifica in virtù del peculiare modo di atteggiarsi delle obbligazioni del lavoratore subordinato e del grado di diligenza esigibile: il Dipendente è a disposizione “in via continuativa” del Datore. Valutando, cioè, il rapporto di lavoro nella prospettiva della continuità produttiva e organizzativa dell’impresa, può darsi che l’infrazione del Lavoratore sia recuperabile; ovvero non recuperabile. In quest’ultimo caso, il licenziamento è pienamente giustificato.

In punta di fatto: Nel caso di specie, il licenziamento è stato ritenuto giustificato per il Tipo di offesa arrecata dal Lavoratore: molto grave, e tale da indurre, per la pubblicità con cui la stessa è stata propalata, un danno “diffuso” alla reputazione dell’Azienda, non compatibile con la volontà del Lavoratore di recuperare il rapporto con l’Azienda. Gli indici di rottura del rapporto fiduciario ci sono tutti e sono sufficienti da soli a giustificare il licenziamento per “giusta causa” ex. art. 2119 Codice Civile ed ex. art. 7 l. 300/70.

PARTICOLARITA’ NELL’ACQUISIZIONE DELLA PROVA INFORMATICA:
-Non rileva che l’Azienda abbia rispettato le norme sui controlli a distanza ex. art. 4 l. 300/70 per attingere i “dati informatici”: l’Azienda sta subendo una diffamazione e deve auto-tutelarsi (controllo difensivo);
-La frase offensiva deve essere “gestita” dai Consulenti Informatici dell’Azienda, affinchè la frase offensiva sia “cristalizzata” e non possa essere strumentalmente cancellata dal Dipendente. Non basta la stampa della Pagina FB o web (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò)

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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