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mercoledì 25 marzo 2015

LA CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO


Quesito: Un’Azienda può cedere ad un’altra Azienda un rapporto di lavoro subordinato, allo stesso modo con cui realizza la cessione di qualsiasi altro contratto d’impresa?

Risposta: La cessione del rapporto di lavoro subordinato è da tempo riconosciuta in giurisprudenza (vedi, tra le altre, Cass. 24/11/1989 nr. 5062) ed è ricondotta alla previsione generale ex. art. 1406 del Codice Civile. La cessione comporta liberazione totale del precedente Datore di Lavoro e assunzione di nuovi obblighi da parte del subentrante, senza che ciò comporti (come nell’ipotesi di “trasferimento d’azienda” ex. art. 2112 del Codice Civile) la responsabilità solidale del Cedente e del Subentrante nelle spettanze economiche pregresse del Lavoratore ceduto. La circostanza, però, che tale contratto si realizzi frequentemente in casi di crisi aziendale e di difficoltà del Datore di Lavoro cedente a pagare regolarmente il Personale ci deve rendere accorti e prudenti, ove la Clientela proponga tale contrattualistica, che può presentare insidie di vario genere: sotto il profilo della simulazione, innanzitutto, ma anche della gestione in caso di fallimento (specie se il contratto preveda, come accade frequentemente, una “partecipazione finanziaria” iniziale dell’Ex- Datore al pagamento delle obbligazioni: in caso di fallimento dell’Ex-Datore la posizione di tali rapporti rispetto alla massa fallimentare è assai problematica). Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego (determinanti per i successivi adempimenti di variazione presso INPS e INAIL), le istruzioni ministeriali che abbiamo potuto compulsare prevedono disposizioni speciali per questi casi di traslazione dei rapporti di lavoro subordinato (come per i trasferimenti ex. art. 2112 Codice Civile): vedi la procedura cd Unificato VARDatori. E’ comunque indispensabile l’accordo tra Aziende-Datrici di Lavoro, ed è indispensabile, per l’efficacia del contratto, il consenso del lavoratore ceduto. L’indispensabilità del consenso del Lavoratore ceduto qui assume un significato tutto particolare e va collegato alla circostanza che il contratto di lavoro subordinato è contratto intuitu personae: si realizza, cioè, la cessione (ovvero traslazione del rapporto di lavoro subordinato) se e solo se la cessione riguarda lo stesso lavoratore, inteso come persona (come “persona-cosa specifica”). Una cessione che, ad esempio, fosse concepita per trasferire un “apicale”, senza individuazione della persona (ma con individuazione ex post ad esempio del cessionario cui fosse riconosciuto il potere di scegliere il lavoratore da cedere, come capita nelle cessioni di “cose generiche”) non integrerebbe i presupposti di una valida cessione, quanto sarebbe qualificabile come costituzione ex novo di nuovo rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, ai fini delle Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l’Impiego, non si potrà procedere con la procedura VarDatori, ma con la procedura usuale di cessazione-riassunzione ex. l. 264/49. A disposizione per approfondimenti
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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