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giovedì 5 marzo 2015

TFR IN BUSTA PAGA, PRIMI APPROFONDIMENTI

AVVARTENZA: In vista dell'imminente pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio, che darà il via all'attesa e discussa previsione della corresponsione nella busta paga corrente del TFR, propoiamo alcuni iniziali approfondimenti della fattispecie, in relazione allo stato delle informazioni disponibili.
Allo stato attuale delle informazioni, la destinazione a busta paga del TFR (detta QUIR, Quota Integrativa di Retribuzione) pare riguardare le quote di TFR maturande del periodo 2015. Viceversa, il TFR maturato precedentemente, resta accantonato in Azienda e soggetto alle ordinarie procedure di anticipazione.
Su questo specifico punto ci riserviamo ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

TFR IN BUSTA PAGA
PRINCIPALI QUESTIONI



1)      Come viene classificata, in busta paga, la voce di TFR disposta secondo le previsioni della legge di stabilità 2015?

Il TFR verrà classificato in busta paga come QUIR (Quota Integrativa di Retribuzione), per un importo pari al TFR che matura ogni mese a favore del Lavoratore, al netto del contributo dello 0.50% (vale a dire l’aliquota contributiva posta a carico del Lavoratore dalla legge 297/1982, versata mensilmente dal Datore all’INPS e versata in rivalsa, al momento dell’accantonamento del TFR).

2)      Chi può chiedere il TFR in busta paga (QUIR)?
Possono chiedere la QUIR i Dipendenti del settore privato che vantino un’anzianità di almeno 6 mesi.

3)      Chi sono i soggetti esclusi dalla possibilità di corresponsione del TFR in busta paga (QUIR)?
Sono esclusi:
-          Lavoratori Agricoli;
-          Colf;
-          Dipendenti da Aziende in procedure concorsuali;
-          Dipendenti da Datori che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti;
-          Dipendenti da Aziende in CIGS e/o Cassa in deroga, in prosecuzione della CIGS: divieto operante per la sola unità produttiva interessata all’integrazione salariale;
-          Dipendenti che hanno ricevuto un finanziamento dando in garanzia il TFR.

4)      Quali sono i periodi di paga interessati alla corresponsione della QUIR?
I periodi di paga interessati sono quelli da marzo 2015 a giugno 2018, compresi. N.B.: Si deve ritenere, allo stato attuale delle informazioni, che il TFR maturato precedentemente, resti accantonato in Azienda e soggetto alle ordinarie procedure di anticipazione.

5)      Come deve fare il Lavoratore per farsi corrispondere il TFR in busta paga?
Il Lavoratore deve formulare apposita richiesta al Datore di Lavoro su apposito modello il cui standard verrà elaborato con l’entrata in vigore del Dpcm.

6)      Il Lavoratore può revocare la destinazione in busta paga del TFR?
No. L’opzione rimane ferma fino a giugno 2018.

7)      Quali sono le tempistiche di pagamento della QUIR (TFR in busta paga)?
La QUIR entra nella busta paga del mese seguente a quello della richiesta, oppure 4 mesi dopo, in caso di intervento della Banca finanziatrice del Datore di Lavoro. Per esempio, se il Lavoratore presenta la domanda ad aprile e l’Azienda eroga direttamente, il primo pagamento avverrà a maggio. Se, al contrario, l’Azienda –avendone i requisiti- chiede l’intervento della Banca, la QUIR confluirà per la prima volta nella busta paga di agosto.

8)      Se il TFR, prima della destinazione in busta paga, era destinato al Fondo di Tesoreria INPS, cosa succede?
Per i periodi di paga cui si riferisce il TFR maturando, evidentemente, non si realizzerà il trasferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Al Fondo di Tesoreria INPS resteranno, se non anticipati, le quote di TFR maturate precedentemente all’entrata in vigore di questa previsione della legge di stabilità.

9)      La QUIR è imponibile ai fini di imposte e contributi?
Alla pari del TFR, la QUIR non è imponibile ai fini contributivi. E’ imponibile IRPEF a tassazione ordinaria, e non separata come il TFR.

10)   La QUIR concorre al reddito utile per il godimento del bonus di € 80? E delle altre prestazioni sociali (es. ANF)?
La QUIR non pare concorrere (allo stato attuale delle informazioni disponibili) al reddito utile per la maturazione del bonus degli € 80. Per tutti gli altri istituti, occorrerà coordinare le norme della QUIR (che saranno emanate con il prossimo DPCM) con le disposizioni che regolano l’imponibilità fiscale dei singoli istituti. Al momento, sembra, ad esempio, doversi concludere che la corresponsione della QUIR influisca sul reddito familiare ANF riducendo la portata della relativa prestazione.





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