AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 5 marzo 2015

DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E CONTROLLO A DISTANZA-UN CASO

Caso:
Una Società intende fornire apparecchi portatili di geolocalizzazione ed installare sistemi di controllo dello svuotamento dei carrelli porta volantini in dotazione, agli operatori addetti alla suddetta attività, al fine di promuovere un sistema di implementazione della qualità dei servizi offerti. In particolare:
L’apparecchio portatile GPS integrato permetterebbe, durante la distribuzione (e con frequenza prefissata) del materiale pubblicitario di rilevare (e inviare alla Banca Dati Aziendale centrale tramite connessione telefonica):

-          La posizione del distributore;
-          L’orario di campionamento;
-          L’avvenuta consegna di materiale pubblicitario;
-          L’impossibilità della consegna per cause esterne;
-          L’identificativo dell’apparecchio.

A sua volta, il carrella porta-volantini sarebbe, invece, dotato di:

-Modem telefonico;
-Dispositivo GPS;
-Sensore di svuotamento ed accelerometro con possibilità di raccolta e trasmissione alla Banca Dati Centrale aziendale del dispositivo;
-Coordinate GPS;
-Punto di fermo;
-Altezza della parte vuota del carrello e differenza rispetto alla precedente misurazione.

Commento:
Tutte le Aziende che si occupino di distribuzione di volantini e avessero adottato questo dispositivo tecnologico sono tenute a rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4 l. 300/70, per l’autorizzazione relativa ai “controlli a distanza”.
Del caso, si è recentemente occupato il Ministero del Lavoro, che, nella Nota Prot. 11/2015 (5/1/2015) ha impartito al Personale Ispettivo disposizioni per riconoscere la conformità di tali dispositivi all’art. 4 l. 300/70 e la conseguente esclusione dei cd “controlli a distanza”.
In sintesi, le disposizioni ministeriali prevedono che le apparecchiature siano tarate per seguire le cose, non le persone (i Dipendenti). Facile a dirsi, in teoria, difficile a farsi, in pratica …
Le disposizioni ministeriali si distinguono particolarmente per nebulosità e farraginosità; per queste ragioni, rinunceremo ad entrare nello specifico e ci limiteremo solo ad un breve appunto.
In particolare, ci pare esagerata contemporaneamente per eccesso e per difetto la parte delle istruzioni ministeriali dove si ingiunge che le apparecchiature siano il più possibile “spersonalizzate”, per non debbano dar luogo a imputazioni disciplinari. In primo luogo, questa conclusione appare esagerata per eccesso: come escludere che l’Azienda non possa auto-tutelare le proprie ragioni con lo strumento principe della procedura disciplinare, a fronte di manifeste inadempienze del personale e danni alla Clientela? Non si capisce … In secondo luogo, queste disposizioni, sono esagerate per difetto: dal momento che l’apparecchio può registrare legittimamente la mancata presa in carico di un pacco di volantini (in questo caso, la registrazione riguarda cose, non persone), e dal momento che questa circostanza può costituire elemento probante di infrazione disciplinare, come si può pensare che questa circostanza sola escluda la responsabilità del Personale? Come se l’Azienda non fissasse turni, come se non fosse in grado, in queste circostanze, di sapere chi è responsabile delle consegne e degli adempimenti connessi …
E’ evidente che le Aziende interessate dovranno chiarirsi su questo specifico punto con la DTL; e noi siamo disponibili a sostenerli al massimo, per un’interpretazione “umana” della norma, che eviti rigidità tali da creare appesantimenti e inutili farragini all’organizzazione delle Aziende interessate.

Nessun commento:

Posta un commento