Caso:
Una
Società intende fornire apparecchi portatili di geolocalizzazione ed
installare sistemi di controllo dello svuotamento dei carrelli porta
volantini in dotazione, agli operatori addetti alla suddetta attività,
al fine di promuovere un sistema di implementazione della qualità dei
servizi offerti. In particolare:
L’apparecchio
portatile GPS integrato permetterebbe, durante la distribuzione (e con
frequenza prefissata) del materiale pubblicitario di rilevare (e inviare
alla Banca Dati Aziendale centrale tramite connessione telefonica):
- La posizione del distributore;
- L’orario di campionamento;
- L’avvenuta consegna di materiale pubblicitario;
- L’impossibilità della consegna per cause esterne;
- L’identificativo dell’apparecchio.
A sua volta, il carrella porta-volantini sarebbe, invece, dotato di:
-Modem telefonico;
-Dispositivo GPS;
-Sensore
di svuotamento ed accelerometro con possibilità di raccolta e
trasmissione alla Banca Dati Centrale aziendale del dispositivo;
-Coordinate GPS;
-Punto di fermo;
-Altezza della parte vuota del carrello e differenza rispetto alla precedente misurazione.
Commento:
Tutte
le Aziende che si occupino di distribuzione di volantini e avessero
adottato questo dispositivo tecnologico sono tenute a rivolgersi alla
Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi
dell’art. 4 l. 300/70, per l’autorizzazione relativa ai “controlli a
distanza”.
Del caso, si è
recentemente occupato il Ministero del Lavoro, che, nella Nota Prot.
11/2015 (5/1/2015) ha impartito al Personale Ispettivo disposizioni per
riconoscere la conformità di tali dispositivi all’art. 4 l. 300/70 e la
conseguente esclusione dei cd “controlli a distanza”.
In
sintesi, le disposizioni ministeriali prevedono che le apparecchiature
siano tarate per seguire le cose, non le persone (i Dipendenti). Facile a
dirsi, in teoria, difficile a farsi, in pratica …
Le
disposizioni ministeriali si distinguono particolarmente per nebulosità
e farraginosità; per queste ragioni, rinunceremo ad entrare nello
specifico e ci limiteremo solo ad un breve appunto.
In
particolare, ci pare esagerata contemporaneamente per eccesso e per
difetto la parte delle istruzioni ministeriali dove si ingiunge che le
apparecchiature siano il più possibile “spersonalizzate”, per non
debbano dar luogo a imputazioni disciplinari. In primo luogo, questa
conclusione appare esagerata per eccesso: come escludere che l’Azienda
non possa auto-tutelare le proprie ragioni con lo strumento principe
della procedura disciplinare, a fronte di manifeste inadempienze del
personale e danni alla Clientela? Non si capisce … In secondo luogo,
queste disposizioni, sono esagerate per difetto: dal momento che
l’apparecchio può registrare legittimamente la mancata presa in carico
di un pacco di volantini (in questo caso, la registrazione riguarda
cose, non persone), e dal momento che questa circostanza può costituire
elemento probante di infrazione disciplinare, come si può pensare che
questa circostanza sola escluda la responsabilità del Personale? Come se
l’Azienda non fissasse turni, come se non fosse in grado, in queste
circostanze, di sapere chi è responsabile delle consegne e degli
adempimenti connessi …
E’ evidente
che le Aziende interessate dovranno chiarirsi su questo specifico punto
con la DTL; e noi siamo disponibili a sostenerli al massimo, per
un’interpretazione “umana” della norma, che eviti rigidità tali da
creare appesantimenti e inutili farragini all’organizzazione delle
Aziende interessate.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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