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martedì 10 marzo 2015

TFR IN BUSTA PAGA EX L. 190/2014 E ANTICIPAZIONE TFR: QUALE DIFFERENZA?

Quesito:
Che differenza c'è tra la previsione di anticipazione del TFR ex. Art. 2120 "Codice Civile" e la nuova previsione della legge di stabilità che consente l'erogazione del TFR in busta paga? Grazie. 

Risposta:
Al momento, in relazione alle informazioni disponibili, possiamo dire che la nuova previsione di “corresponsione in busta paga” del TFR è cosa ben diversa dalla “anticipazione” classica, per come siamo abituati a conoscerla (prevista dalla l. 297/1982, dall’art. 2120 del Codice Civile e dai CCNL di settore). Nell’ “anticipazione”, abbiamo questa situazione: -L’Azienda liquida (anche parzialmente) un TFR accantonato per le annualità precedenti; -Il TFR, però, continua ad essere accantonato per le annualità non anticipate e correnti successive all’anticipazione. Il Dipendente riceve un “salario differito” e una somma oggetto di risparmio, in chiave previdenziale (in vista, cioè, del licenziamento): in quest’ottica, si comprende la ratio della “tassazione separata”, su aliquota media delle annualità fiscali di lavoro, concepita per rendere certi gli effetti della tassazione; cosa, invece, non garantita, se il TFR fosse tassato ad aliquota corrente nell’anno di risoluzione del rapporto (in questo caso, la tassazione potrebbe rivelarsi o troppo generosa o troppo penalizzante; un’ imprevedibilità, che il legislatore ha voluto evitare per il TFR, tipica forma di “risparmio previdenziale”, sia pure totalmente a carico delle Aziende). La legge di stabilità 2015 pare, al contrario, configurare una fattispecie ben diversa. Ad essere corrisposto in busta paga non sarebbe, cioè, il TFR accantonato negli anni passati, ma quello maturando. In quest’ottica, il TFR perde la natura di “retribuzione differita/risparmio previdenziale” e diventa componente corrente di retribuzione; appare logica la tassazione ordinaria.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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