STUDIO LANDI-FERRARA
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
AVVERTENZA
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
giovedì 26 febbraio 2015
ESONERO INPS EX ART.1.118 COMA LEGGE STABILITA 2015 E CIG
STUDIO LANDI-FERRARA
LICENZIAMENTO DELL'APPRENDISTA SOLO DOPO IL PERIODO FORMATIVO (DI MASSIMA)
Per quanto mi riguarda, alla luce delle informazioni (evidentemente, poche, a mia disposizione), Le posso dire, in punto di stretto diritto, quanto segue. Nel corso del rapporto di apprendistato vige la disciplina cd “limitativa” dei licenziamenti, che, anche dopo l’entrata in vigore del cd Jobs Act (il prossimo 1/3), impone al Datore di Lavoro di licenziare sulla base di una giusta causa e di un giustificato motivo. Questo principio si trova altresì ribadito, e, in un certo senso, rafforzato dalla bozza di D.lgs. che il Governo ha emanato per riformare i contratti flessibili, tra cui l’apprendistato. “Giusta causa”, “giustificato motivo” di licenziamento assumono un significato particolarmente forte nell’apprendistato, che implica, in capo al Datore di Lavoro, speciali oneri formativi: in altre parole, il Datore di Lavoro deve pensarci bene, prima di licenziare l’apprendista, dato che prima deve finire la formazione. Se poi, l’apprendista si rende responsabile di gravi colpe, ovvero è di una incapacità tale da rendere superflua la prosecuzione di ogni prova, allora lo si potrà licenziare, ma solo per questo E’ alla luce di questo principio che Lei deve considerare la legittimità o meno del Suo ipotizzato licenziamento, che, in assenza di ragion i superiori, ovviamente provate, non può essere intimato legalmente (a margine, però, ricordo che il Datore, nell’apprendistato, riprende piena libertà di licenziare, solo al termine del periodo di apprendistato, che, nel suo caso, dovrebbe essere, se non ho capito male il 31/12/2016: è la cd “prova d’arte”, il momento di verifica del Datore del lavoro formativo, in vista del mantenimento o meno dell’apprendista in Azienda).. E’ prematuro fare previsioni sulla possibile indennità che Lei potrà fruire a seguito del licenziamento illegittimo, dato che l’applicazione delle sanzioni (e della residua reintegra ex. art. 18 St. Lav.) viene fatta dipendere dal Jobs Act, da tutta una serie di variabili che, nella ns conversazioni, non ci pare possibile disaminare (ad es. se viene spiccato licenziamento disciplinare nei Suoi confronti, lì la sanzione applicabile è peculiare, e così via). In ogni caso, la risoluzione dell’apprendistato anzi-tempo può essere un motivo grave per chiedere all’INPS che il Datore versi la contribuzione integrale di lavoro subordinato, che è stata versata solo in parte nel periodo di apprendistato, complici i noti sconti contributivi. Non posso dirLe altro. Naturalmente, La invito caldamente ad affidarsi ad un Legale per la tutela concreta dei Suoi interessi, per la raccolta delle prove, e per individuare una strategia difensiva utile, calibrata alla Sua concreta situazione.
STUDIO LANDI, FERRARA
ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE STABILITA' 2015 E CONFLITTO TRA DIRITTI DI PRECEDENZA
STUDIO LANDI, FERRARA
ESONERO CONTRIBUTIVO EX ART. 1.118 COMA LEGGE DI STABILITA' 2015 NEL SETTORE AGRICOLO
Quesito: Possono beneficiare dell’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 i Datori di Lavoro del settore agricolo?
Risposta: La legge di stabilità, dopo un’iniziale preclusione, ha accolto la possibilità di agevolare anche i rapporti di lavoro del settore agricolo, con lo specifico comma ex. art. 1.119°comma l. 190/14. La Circolare INPS 17/2015 ha specificato come si deve intendere il sistema di tali agevolazioni. Le assunzioni degli Operai del settore Agricolo sono agevolabili ex. art.1.119-120°comma, fino ad esaurimento delle risorse. Non così, gli altri Lavoratori, anche dell’Agricoltura (Impiegati, Quadri, Dirigenti), che restano agevolabili alle condizioni del comma 118.
DR. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
mercoledì 25 febbraio 2015
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE E SGRAVIO CTR INPS 1,4% TDET L. 92/2012
Quesito: In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato compete l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014? In questo caso, l’agevolazione de qua può coesistere con lo sgravio previsto dalla legge 92/2014 della contribuzione INPS aggiuntiva del 1.4% prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato?
Risposta: Rispondo con ordine ai due quesiti, strettamente collegati: - Agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 e trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine: Dopo iniziali esitazioni degli interpreti, l’INPS, con Circolare 17/2015, ha incluso questa fattispecie tra quelle soggette ad agevolazioni; - Cumulo tra esonero contributivo e sgravio ex. art. 1.4% l. 92/2012: Il cumulo è possibile, dato che lo sgravio ex. l. 92/2012 non determina riduzione concorrente di aliquote previdenziali (di cui è escluso il cumulo, vedi terzo periodo art. 1.118°comma l. 190/2014), ma mera incentivazione economica.
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE INPS, QUANDO SI CUMULA CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Quesito: L’esonero contributivo ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 può coesistere con l’agevolazione ASpI ex. art.7 DL 76/2013?
Risposta: L’art. 1.118°comma (3° periodo) l. 190/2014 prevede espressamente la “non cumulabilità” dell’agevolazione de qua con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa di legge”, senza specificare altro. Nel silenzio della legge, pertanto, è cumulabile con altri incentivi economici per le assunzioni di disoccupati che non consistano in riduzioni delle aliquote contributive: su questa esegesi conviene chiaramente l’INPS con Circolare 17/2015 (par. 7). Per questi motivi, l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 può agevolmente coesistere con l’agevolazione ASpI ex. art. 7 DL 76/2013, ricorrendone i presupposti. Ricordiamo che, per l’agevolazione ex. DL 76/2013, si applicano le condizioni ex. art. 04.12°comma l. 92/2012, senza i temperamenti previsti dalla Circolare INPS 17/2015 (in particolare, l’agevolazione ex DL 76/2013 è esclusa per le assunzioni che costituiscano attuazione di un preesistente obbligo legale o contrattuale all’assunzione).
Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara
lunedì 23 febbraio 2015
JOBS ACT, VERSO LA CANCELLAZIONE DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO-FLASH
Venerdì scorso, in Consiglio dei Ministri, è stata approvata, in via preliminare, la bozza di Decreto Legislativo per il restyling dei contratti di lavoro.
Questi i punti qualificanti:
- Cancellazione delle collaborazioni a progetto;
- Cancellazione delle associazioni in partecipazione;
- Cancellazione del lavoro bipartito (Job Sharing);
- Innalzamento dell’importo dei voucher;
- Disposizioni per rendere tracciabile il lavoro accessorio;
- Mantenimento del contratto di somministrazione, con eliminazione delle causali per lo staff leasing;
- Mantenimento del contratto a chiamata;
- Mantenimento della disciplina del lavoro a termine come uscito dal DL 34/2014 conv. In l. 78/2014;
- Riforma della disciplina delle mansioni, con limitata possibilità di demansionamento per ristrutturazioni aziendali fino ad un livello, ma senza modifiche del trattamento economico;
Nelle prossime settimane, sarà nostra cura informarVi sugli sviluppi.
IL DECORO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO: NOTE SU UN CASO DI CRONACA
Studio Landi, Ferrara
giovedì 19 febbraio 2015
PERMESSI LEGGE 104 PER RICOVERO OSPEDALIERO, OBBLIGATORI CERTIFICATI CON DATI GENERICI
E’ stato puntualizzato recentissimamente dall’Autorità Garante della Privacy che, ai fini del godimento dei permessi ex. art. 33 l. 104/92, ha precisato che i certificati di ricovero del disabile “agevolato” non devono riportare: - Il reparto in cui il Paziente si è recato; - La specializzazione del Medico che attesta la presenza; I medici devono attenersi a tali cautele, come conformi a quanto a suo tempo prescritto dalla stesso Garante nel provvedimento del 9/11/2005 alla lettera g) del paragrafo 3 che, in punto di certificazioni sanitarie, impone ai medici di “prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l’esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della Struttura o del Reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato”. Eventuali certificati medici non conformi alle disposizioni del Garante della Privacy non dovrebbero, però, inficiare la validità dei procedimenti INPS di “riconoscimento” dei permessi ex. l. 104/92: i vizi del certificato dovrebbero riferirsi a informazioni accessorie, comunque irrilevanti per la dimostrazione del diritto al permesso (il ricovero del disabile, la necessità di visite). Restiamo a disposizione per eventuali aggiornamenti
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
LAVORATORE INFORTUNATO: OBBLIGATORIA L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE
Quesito: Tizio, Dipendente di Caio, subisce un infortunio sul lavoro, che ne determina postumi invalidanti del 30%. Seguendo le indicazioni della Medicina del Lavoro ASL, Caio, Datore di Lavoro, assegna Tizio a mansioni di portineria e sorveglianza. Successivamente, però, Caio affida a Tizio mansioni di imballo, ritenendone la compatibilità con lo stato di salute di Tizio, sulla scorta del parere del Medico competente aziendale (non condiviso, però, da ASL, che non ritiene sostenibile da caio la movimentazione dei carichi e la posture erette prolungate cui le mansioni lo costringerebbero). Mentre Caio esercita le sue nuove mansioni, si determinano nuovi eventi traumatici a suo danno, consistenti in violente fitte alla schiena con accasciamento e conseguente ricovero al Pronto Soccorso. Tizio agisce contro Caio per chiederne la rifusione dei danni in sede civile. Chi ha ragione?
Risposta: Non sussistono dubbi di sorta che versiamo in un’ipotesi di “fatto illecito” risarcibile ex. art. 2043 Codice Civile: nel caso di specie, infatti, l’evento lesivo a carico di Tizio (con possibile aggravamento del quadro di invalidità originaria) si è certamente verificato per colpa grave (colpa cosciente) di Caio, Datore di Lavoro, che, imprudentemente, conoscendo lo stato di invalidità di Tizio, lo ha adibito a mansioni, di cui era stato messo al corrente dall’ASL circa i possibili ulteriori riflessi lesivi. Il caso di specie si lascia, tra l’altro apprezzare, perché lascia intravedere un verosimile “concorso di colpa” tra il Datore di Lavoro e il Medico aziendale della Sicurezza. Come noto, l’assegnazione del Dipendente a determinate mansioni è un potere indiscutibilmente proprio del Datore di Lavoro ex. art. 2103 Codice Civile, e deve essere esercitato dal Datore in vista della tutela della Sicurezza del Lavoratore, in forza della cd “clausola generale” ex. art. 2087 Codice Civile. Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) concorre a introdurre alcune specifiche, in quanto, per questa specifica ipotesi, codifica, ex. art. 18.01°comma lettera a), un caratteristico dovere del Datore di Lavoro, nell’assegnazione delle mansioni dei Dipendenti, di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza”. E’ in questo senso, che viene in considerazione la responsabilità del Medico competente: pur non essendo, questi, chiamato direttamente in causa dalla legge, come responsabile degli accertamenti sanitari per i lavoratori infortunatisi sul lavoro (residuando, invece, per questi casi, la responsabilità ASL ex. art. 5 l. 300/70), è indubbio che il Medico competente sia il principale “consulente sanitario” del Datore, il soggetto che inevitabilmente il Datore di Lavoro consulta per esprimere questi giudizi. Evidentemente, la responsabilità del medico della Sicurezza aziendale può venire in considerazione, se nel giudizio emerga, da parte di questi, un concorso attivo nel difendere le ragioni del Datore di Lavoro: secondo modalità e confini, che possono solo essere apprezzati variamente, caso per caso, in funzione del procedimento giudiziario.
Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara
mercoledì 18 febbraio 2015
OMESSO VERSAMENTO RITENUTE CERTIFICATE-C'E' IL PENALE SE MANCA IL CUD
Qui di seguito, un breve riepilogo, relativamente al reato di “omesso versamento di ritenute certificate”. Ecco, il testo di legge. Art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute certificate. 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (1). (1) Articolo aggiunto dal comma 414 dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 143 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Tale reato è variamente dibattuto e soggetto alle più svariate controversie interpretative. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 40256 depositata il 1/10/2014, ha precisato che il fatto tipico di reato non si realizza con il mero “omesso versamento” delle ritenute, anche risultanti dal Modello 770, ma dall’ “omesso versamento” delle ritenute risultanti dalla certificazione dei Sostituti d’imposta (CUD, per i lavoratori dipendenti); circostanza, quest’ultima, che può essere agevolmente provata convocando in giudizio i Sostituti d’imposta stessi. Nel caso trattato dalla sentenza di Cassazione appena citata, questo era lo stato dei fatti: il Giudice del merito aveva ascoltato il funzionario delle Entrate, il quale aveva attestato che, negli intercalari del Modello 770, erano indicati i quadri CUD dei lavoratori, ma non risultava il versamento di tali importi. Non risultava, però, riscontrato nel processo l’avvenuto rilascio del CUD. Di qui, l’assoluzione del Contribuente, per insufficienza di prove: per provare il reato, era necessario il rilascio del CUD. A disposizione per approfondimenti
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
LAVORO DOMESTICO E PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE
STUDIO LANDI, FERRARA
martedì 17 febbraio 2015
DECRETO MILLEPROROGHE ALLLEGGERISCE IL CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO SULLE PARTITO IVA "FREE LANCE"-PRIMO NOTIZIE
Modifiche in vista per le Partite IVA free lance. Il milleproroghe va verso una soluzione ponte che per il 2015 conferma il regime fiscale forfettario al 5% per le nuive attivita' e undrr 35 e ripristina, per il 2015, il regime dei minimi con aliquota al 20% del 2007. Stop agli aumenti contributivi INPS, che, prr il 2015, resteranno fermi al 27%. Per un primo ragguagkio informativo, si veda il link allegato: http://www.repubblica.it/economia/2015/02/17/news/partite_iva_contributi_regime_minimi_milleproroghe-107529885/
ATTENTI AL MALWARE INPS
Email apparentemente inviate dall'INPS che diffondono malware L’INPS, con comunicato stampa del 13 febbraio 2015, ha informato l’utenza che è in corso una campagna di diffusione di malware (programma malvagio o codice maligno/nocivo) tramite email apparentemente inviate dall’Istituto (da supporto@inps.gov.it), relative alle certificazioni DURC, e riportanti in allegato un file .ZIP contenente il file con l’infezione virale. In merito l’INPS ha sottolineato che le comunicazioni relative alle certificazioni DURC vengono inviate esclusivamente tramite la casella PEC che ha indirizzi @postacert.inps.gov.it e riportano in allegato solo documenti PDF e non file ZIP, come le email fraudolente identificate. Stante quanto sopra, l’utenza è stata invitata a non aprire l’allegato riportato nelle suddette email e a verificare che l’email ricevuta abbia tutti gli elementi di autenticità di una PEC.
STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA
sabato 14 febbraio 2015
AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014: POSSIBILE FARE IL 'BIS' CON L'AGEVOLAZIONE CON UNA NUOVA ASSUNZIONE DELLO STESSO DIPENDENTE? PROBLEMI INTERPRETATIVI
IL CAMBIO APPALTO E L'AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014
AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014: I RAPPORTI DI LAVORO ESTERI
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONE EX. ART. 1.118°COMMA SS. L. 190/2014: L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA' (SOMMINISTRAZIONE) CONCORRE ALLA BASE IMPONIBILE INPS DELL'ESONERO?
mercoledì 11 febbraio 2015
ASSUNZIONI A TERMINE SOSTITUTIVE-NOTA CASISTICA
I RICORSI PRESSO LE NUOVE DIREZIONI INTERREGIONALI DEL LAVORO-FLASH
- Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ex. art. 17 D.lgs. 124/2004;
- Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, nella specie per diffida accertativa ex. art. 12.04°comma D.lgs. 124/2004;
- Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, per l’accesso anticipato alla pensione, per i lavori pesanti ed insalubri ex. art. 8 D.I. 20/09/2011;
- Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro avverso il provvedimento di sospensione ex. art. 14.09°comma D.lgs. 81/2008.
L'AUTOCARRO AZIENDALE E' UN FRINGE BENEFIT?
In Azienda, abbiamo in dotazione un autocarro, che usa il Dipendente. A quali condizioni possiamo segnarlo come fringe benefit? Grazie.
Risposta:
giovedì 5 febbraio 2015
NOI L'AVEVAMO DETTO!- SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI- SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTO INTERTEMPORALE
Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta”.
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
PAGINA FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912
LAVORO AUTONOMO E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (ASPI)
Sono un Tecnico Informatico. Per anni ho tenuto in piedi un rapporto di lavoro subordinato part time e un'attività di lavoro autonomo con una Società di Persone di cui sono Socio. Sono stato licenziato dall'Azienda. Visto che, come lavoro autonomo, risulto fiscalmente "in perdita", posso beneficiare dell'ASpI, visto che l'anno scorso posso dimostrare redditi inferiori a € 4.800? Grazie.
Risposta:
L'indennità di disoccupazione può coesistere con uno stato di disoccupazione che configuri redditi di lavoro autonomo inferiori a € 4.800. Questi redditi, come sottinteso anche dalla Circolare INPS nr. 67/2011, si intendono al lordo delle ritenute fiscali e dei costi deducibili. Se, come verosimile, il reddito lordo si attesta a importi superiori, l'indennità di disoccupazione non spetta.
Inoltre, lo status di lavoratore autonomo in Partita IVA è concretamente un ostacolo per percepire l'indennità INPS, chè il possesso di Partita IVA presuppone un'esercizio abituale di lavoro autonomo ed incombe sul titolare la prova di non aver percepito redditi (si inverte, cioè, l'onere della prova: e non è semplice).
Attendiamo comunque le novità del Jobs Act.
mercoledì 4 febbraio 2015
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (LAVORATORI NON LICENZIATI)-EDIZIONE 2015
Per il 2015, l’accesso alla CIG in deroga è soggetto ad alcune restrizioni, in primis ...
VUOI CONTINUARE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ammortizzatori-sociali-in-deroga-lavoratori-non-licenziati-edizione-2015/830214737039436
TICKET DI LICENZIAMENTO, I RINCARI DEL 2015-FLASH
(...)
VUOI CONTINUARE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ticket-di-licenziamento-i-rincari-del-2015-flash/830214420372801
REGISTRO INFORTUNI, UNA LUNGA ODISSEA-BREVE RIEPILOGO
Studio Francesco Landi
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912