La deduzione per “incremento occupazionale”
La verifica della condizione
rappresentata dall’incremento occupazionale richiede di confrontare due
parametri:
a) Numero
puntuale dei Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in forza del periodo di imposta;
b) Corrispondente
valore medio del precedente periodo di imposta.
Pertanto, il Contribuente che, avendo effettuato nuove assunzioni nel
periodo d’imposta, eccedenti i contratti cessati nel medesimo periodo, intenda
fruire della deduzione in esame, deve calcolare il numero dei Lavoratori
mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.
Si evidenzia, inoltre, che l’incremento della base occupazionale deve
essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
Società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, o facenti capo anche per interposta persona allo
stesso soggetto.
Altresì, nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione, non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività, che
assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti,
ad esclusione delle attività sottoposte al limite numerico di superficie.
CASO PRATICO:
Dipendenti a
tempo indeterminato in forza al 31/12/2014
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15
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Dipendenti
assunti nel periodo d’imposta 2014
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5
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Dipendenti a
tempo indeterminato in forza al 31/12/2014
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20
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Dato medio
relativo al periodo d’imposta 2013
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14
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Incremento
nel periodo d’imposta 2014, rispetto alla media del 2013
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6
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Deduzioni ammesse
nel periodo di imposta 2014
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5
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In questo caso, la deduzione potrà essere fruita per cinque lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato neoassunti.
La deduzione spetta fino al 31/12/2016 (per il periodo di imposta e per
i due successivi), anche se l’incremento occupazionale non sarà mantenuto nei
successivi esercizi.
In merito al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di
imposta, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in misura
corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal
contratto part time e quelle a tempo
pieno.
Eventuali lavoratori stagionali concorrono, invece, alla formazione del
numero dei lavoratori mediamente occupati in misura proporzionale al periodo di
lavoro prestato nel periodo d’imposta.
Quando si perde la deduzione:
Come già evidenziato, la deduzione spetta, per il medesimo rapporto
d’impiego, a partire dal periodo d’imposta in cui si effettua l’assunzione e
per i due successivi, ad eccezione del caso in cui si verifichi:
·
La risoluzione del rapporto di lavoro, anche per
causa non dipendente dalla volontà del Datore di Lavoro;
·
La decadenza.
Nel primo caso, la risoluzione del rapporto di lavoro opera
limitatamente al singolo rapporto stesso che viene meno. Il verificarsi
dell’evento comporta la perdita del beneficio, a decorrere dal periodo
d’imposta in cui si è risolto il contratto, ma continua a operare con
riferimento alle altre nuove assunzioni, per le quali è eventualmente sorto il
diritto (Risoluzione Agenzia Entrate 07/E/2006).
Con riferimento alla successiva ipotesi, il secondo periodo del comma
04-quater dell’art. 13 del Decreto
IRAP prevede espressamente che il soggetto decada dal beneficio qualora, nei
periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti risulti pari o inferiore al numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in tale periodo di
imposta.
Al verificarsi della causa di decadenza, il Datore di Lavoro perde,
dunque, il diritto di usufruire dell’agevolazione per tutti i lavoratori che,
nei precedenti periodi d’imposta avevano attribuito il diritto alla stessa.
CASO PRATICO:
Dipendenti
assunti a tempo indeterminato, in forza al 31/12/2014
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20
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Incremento
nel periodo d’imposta 2014 rispetto alla media del 2013
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6
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Deduzioni
ammesse nel periodo d’imposta 2014
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5
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Dipendenti assunti
nel periodo d’imposta 2015
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2
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Dipendenti
cessati nel periodo d’imposta 2015
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3
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Dipendenti a
tempo indeterminato in forza al 31/12/2015
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19
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Dato medio
relativo al periodo di imposta 2014 (per verifica decadenza)
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19.5
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Decremento
relativo al periodo 2015
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-0.5
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Deduzioni
ammesse periodo di imposta 2015
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0
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Deduzioni
ammesse periodo d’imposta 2014
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0
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